Art. 16. Contributi in favore di associazioni per l'assistenza agli ammalati oncologici terminali 1. I contributi di cui all'art. 69 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, in favore di associazioni per l'assistenza agli ammalati oncologici terminali si intendono comprensivi del rimborso spese sostenute dalle stesse associazioni per le attivita' professionali inerenti alla specifica assistenza domiciliare, secondo le tariffe stabilite dai corrispondenti ordini professionali.