Art. 16.
                Contributi in favore di associazioni
         per l'assistenza agli ammalati oncologici terminali
 
   1. I contributi di cui all'art. 69 della legge regionale 11 maggio
1993, n. 15, in favore di associazioni per l'assistenza agli ammalati
oncologici  terminali  si  intendono  comprensivi  del rimborso spese
sostenute dalle stesse associazioni per  le  attivita'  professionali
inerenti  alla  specifica  assistenza domiciliare, secondo le tariffe
stabilite dai corrispondenti ordini professionali.