Art. 17. Soppressione degli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali 1. Gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali sono soppressi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il personale in servizio viene assegnato agli uffici periferici e centrali della Regione. 3. Il personale di vigilanza sanitaria, inquadrato nei ruoli della Regione ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali, e' comandato presso l'unita' sanitaria locale all'interno del cui territorio di competenza aveva sede l'ufficio presso il quale lo stesso prestava servizio, o, a domanda, presso altra unita' sanitaria locale della Regione. 4. Il personale tecnico-sanitario in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge e' iscritto, se ne fa richiesta alla Regione entro centoventi giorni dalla stessa data, nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'inquadramento avviene nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta, secondo le tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Il personale e' assegnato all'unita' sanitaria locale all'interno del cui territorio di competenza aveva sede l'ufficio del medico o del veterinario provinciale presso il quale lo stesso prestava servizio o, a domanda, presso altre unita' sanitarie locali della Regione; l'assegnazione puo' avvenire anche in sovrannumero. 5. La Regione puo' delegare alle aziende unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere le attivita' istruttorie relative ai compiti in materia sanitaria che sono attribuiti alla sua competenza.