Art. 17.
          Soppressione degli uffici dei medici provinciali
                    e dei veterinari provinciali
 
   1. Gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari  provinciali
sono  soppressi  entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
vigore della presente legge.
   2. Il personale in servizio viene assegnato agli uffici periferici
e centrali della Regione.
   3. Il personale di vigilanza sanitaria, inquadrato nei ruoli della
Regione ed in servizio alla data di entrata in vigore della  presente
legge  presso  gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali, e'
comandato  presso  l'unita'  sanitaria  locale  all'interno  del  cui
territorio  di  competenza  aveva  sede  l'ufficio presso il quale lo
stesso prestava servizio, o, a domanda, presso altra unita' sanitaria
locale della Regione.
   4. Il personale tecnico-sanitario in servizio  presso  gli  uffici
dei  medici  provinciali  e  dei  veterinari provinciali alla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge  e'  iscritto,  se  ne  fa
richiesta alla Regione entro centoventi giorni dalla stessa data, nei
ruoli  nominativi  regionali  del  personale  del  servizio sanitario
nazionale, ai sensi degli articoli 67 e 68 della  legge  23  dicembre
1978,  n.  833.  L'inquadramento  avviene nella posizione giuridica e
funzionale corrispondente a quella ricoperta, secondo le  tabelle  di
equiparazione  allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761. Il personale e' assegnato all'unita' sanitaria
locale all'interno  del  cui  territorio  di  competenza  aveva  sede
l'ufficio del medico o del veterinario provinciale presso il quale lo
stesso  prestava servizio o, a domanda, presso altre unita' sanitarie
locali  della  Regione;  l'assegnazione  puo'   avvenire   anche   in
sovrannumero.
   5. La Regione puo' delegare alle aziende unita' sanitarie locali e
alle aziende ospedaliere le attivita' istruttorie relative ai compiti
in materia sanitaria che sono attribuiti alla sua competenza.