Art. 18.
Competenza  dell'assessore  regionale  per  la sanita' e delle unita'
   sanitarie locali in materia di igiene e sanita' pubblica e  igiene
   e sanita' pubblica veterinaria.
 
   1.  Fermo  restando  quant'altro  previsto  dagli articoli 38 e 40
della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in materia di igiene  e
sanita'   pubblica  e  igiene  e  sanita'  pubblica  veterinaria,  e'
riservato alla competenza dell'assessore regionale per la sanita'  il
rilascio delle autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di:
     a) case di cura private;
     b) istituti medici, reparti ed ambulatori di cui all'art. 96 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;
     c) centri di raccolta sangue e centri trasfusionali;
     d)  impianti  di  macellazione  pubblici e privati non riservati
alla competenza del Ministero della sanita'.
   2. Sono delegate alle unita' sanitarie locali:
     a) le funzioni  delegate  dallo  Stato  alle  regioni  ai  sensi
dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, incluse quelle rel-
ative  all'approvvigionamento dei prodotti biologici e medicamentosi,
di sieri e vaccini allergeni destinati alla profilassi delle malattie
infettive e diffusive sia dell'uomo che degli animali;
     b) le funzioni in materia di laboratori di analisi cliniche  per
uso diagnostico e centri prelievi nonche' quelle di cui agli articoli
194,  195,  196,  197  e  198  del  testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934,  n.  1265,  e  successive
modifiche;
     c)  le  funzioni  in  materia  di  igiene degli alimenti e delle
bevande, compresi i poteri autorizzativi, demandati  alla  competenza
regionale  del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,
n. 327;
     d) autorizzazione ai privati dei servizi di trasporto infermi ed
infortunati a mezzo di autoambulanze.
   Le unita' sanitarie locali trasmettono  all'assessorato  regionale
della  sanita':  una  relazione annuale sull'andamento delle funzioni
delegate; copia degli atti definitivi  emanati  nell'esercizio  delle
funzioni  delegate; ogni informazione richiesta per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo.
   3. Le aziende unita' sanitarie locali provvedono altresi':
     a) all'erogazione delle provvidenze in favore degli hanseniani e
loro familiari ai sensi della legge regionale 12 agosto 1980, n.  89,
e successive modifiche ed integrazioni;
     b)  all'erogazione  delle  indennita'  in  favore  dei cittadini
affetti da forme gravi di talassemia di cui alla  legge  regionale  1
agosto 1990, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;
     c)  alle funzioni in materia di farmacie e servizio farmaceutico
di cui al testo unico  delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto   27   luglio  1934,  n.  1265,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  alla  legge  2  aprile  1968,  n.  475,  e  successive
modifiche ed integrazioni, alla legge 8 marzo 1968, n. 221, e succes-
sive  modifiche  ed  integrazioni, nonche' quelle di cui alla legge 8
novembre 1991, n.  362,  ferme  restando  le  funzioni  espressamente
attribuite  nella materia alla Regione, in particolare dalla medesima
legge n. 362 del 1991 per quanto concerne le piante  organiche  delle
farmacie  e  relative  procedure  concorsuali,  nonche'  i dispensari
farmaceutici.
   4.   Le   funzioni  in  materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica,
farmaceutica e igiene e sanita' pubblica veterinaria trasferite dagli
uffici dei medici e  veterinari  provinciali  alle  unita'  sanitarie
locali sono svolte, fino all'entrata in funzione delle aziende unita'
sanitarie  locali,  dalle attuali unita' sanitarie licali aventi sede
nei comuni capoluogo  con  competenza  estesa  all'intero  territorio
provinciale.  Per  le  province  di  Palermo, Catania e Messina, tali
funzioni  sono  attribuite  rispettivamente:  alle  unita'  sanitarie
locali  n.  61,  n. 36 e n. 41, per l'igiene e sanita' pubblica; alle
unita' sanitarie locali n. 58, n. 35 e n.  41  per  la  farmaceutica;
alle  unita'  sanitarie locali n. 62, n. 35 e n. 41 per l'igiene e la
sanita' pubblica veterinaria.
   5.  Con  decreto  dell'assessore  regionale  per  la  sanita',  da
adottare  entro  novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, saranno emanate le direttive  per  l'attuazione  del  presente
articolo.  Con  lo  stesso provvedimento l'assessore regionale per la
sanita' stabilisce le modalita' per il trasferimento presso le unita'
sanitarie locali di tutti gli atti di competenza dei soppressi uffici
dei medici e dei veterinari provinciali, nonche' dei relativi archivi
storici.
   6. Le ispezioni ordinarie e straordinarie di cui all'art. 127  del
testo  unico  delle  leggi  sanitarie  approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive  modifiche,  sono  svolte  da  una
commissione nominata dal direttore generale dell'unita' sanitaria lo-
cale cosi' composta:
     a)  il  responsabile  del  settore  farmaceutico  o un dirigente
farmacista suo delegato;
     b) un dirigente farmacista di primo livello in  servizio  presso
l'unita' sanitaria locale;
     c)  un  funzionario  amministrativo  appartenente  alla carriera
direttiva con funzioni di segretario.
   7. La commissione di cui al comma 6 e' integrata dal  responsabile
del settore di igiene e sanita' pubblica o da un dirigente medico suo
delegato quando l'accesso ispettivo coinvolge interventi di vigilanza
per  fini  igienico-sanitari.  La  commissione operera' con criteri e
modalita' organizzativi fissati dal piano sanitario regionale.
   8. Al comma 2 ed al comma 4 dell'art. 40 della legge  regionale  3
novembre 1993, n. 30, dopo le parole "sanita' pubblica" sono aggiunte
le   parole   "igiene   e  sanita'  pubblica  veterinaria  e  polizia
veterinaria".
   9. Al comma 8 dell'art. 40 della legge regionale 3 novembre  1993,
n.  30,  dopo  le parole "ufficiali sanitari" sono aggiunte le parole
"dei veterinari provinciali e dei veterinari comunali".