Art. 18. Competenza dell'assessore regionale per la sanita' e delle unita' sanitarie locali in materia di igiene e sanita' pubblica e igiene e sanita' pubblica veterinaria. 1. Fermo restando quant'altro previsto dagli articoli 38 e 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in materia di igiene e sanita' pubblica e igiene e sanita' pubblica veterinaria, e' riservato alla competenza dell'assessore regionale per la sanita' il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di: a) case di cura private; b) istituti medici, reparti ed ambulatori di cui all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185; c) centri di raccolta sangue e centri trasfusionali; d) impianti di macellazione pubblici e privati non riservati alla competenza del Ministero della sanita'. 2. Sono delegate alle unita' sanitarie locali: a) le funzioni delegate dallo Stato alle regioni ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, incluse quelle rel- ative all'approvvigionamento dei prodotti biologici e medicamentosi, di sieri e vaccini allergeni destinati alla profilassi delle malattie infettive e diffusive sia dell'uomo che degli animali; b) le funzioni in materia di laboratori di analisi cliniche per uso diagnostico e centri prelievi nonche' quelle di cui agli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; c) le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, compresi i poteri autorizzativi, demandati alla competenza regionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327; d) autorizzazione ai privati dei servizi di trasporto infermi ed infortunati a mezzo di autoambulanze. Le unita' sanitarie locali trasmettono all'assessorato regionale della sanita': una relazione annuale sull'andamento delle funzioni delegate; copia degli atti definitivi emanati nell'esercizio delle funzioni delegate; ogni informazione richiesta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo. 3. Le aziende unita' sanitarie locali provvedono altresi': a) all'erogazione delle provvidenze in favore degli hanseniani e loro familiari ai sensi della legge regionale 12 agosto 1980, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni; b) all'erogazione delle indennita' in favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia di cui alla legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni; c) alle funzioni in materia di farmacie e servizio farmaceutico di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 8 marzo 1968, n. 221, e succes- sive modifiche ed integrazioni, nonche' quelle di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 362, ferme restando le funzioni espressamente attribuite nella materia alla Regione, in particolare dalla medesima legge n. 362 del 1991 per quanto concerne le piante organiche delle farmacie e relative procedure concorsuali, nonche' i dispensari farmaceutici. 4. Le funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, farmaceutica e igiene e sanita' pubblica veterinaria trasferite dagli uffici dei medici e veterinari provinciali alle unita' sanitarie locali sono svolte, fino all'entrata in funzione delle aziende unita' sanitarie locali, dalle attuali unita' sanitarie licali aventi sede nei comuni capoluogo con competenza estesa all'intero territorio provinciale. Per le province di Palermo, Catania e Messina, tali funzioni sono attribuite rispettivamente: alle unita' sanitarie locali n. 61, n. 36 e n. 41, per l'igiene e sanita' pubblica; alle unita' sanitarie locali n. 58, n. 35 e n. 41 per la farmaceutica; alle unita' sanitarie locali n. 62, n. 35 e n. 41 per l'igiene e la sanita' pubblica veterinaria. 5. Con decreto dell'assessore regionale per la sanita', da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le direttive per l'attuazione del presente articolo. Con lo stesso provvedimento l'assessore regionale per la sanita' stabilisce le modalita' per il trasferimento presso le unita' sanitarie locali di tutti gli atti di competenza dei soppressi uffici dei medici e dei veterinari provinciali, nonche' dei relativi archivi storici. 6. Le ispezioni ordinarie e straordinarie di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, sono svolte da una commissione nominata dal direttore generale dell'unita' sanitaria lo- cale cosi' composta: a) il responsabile del settore farmaceutico o un dirigente farmacista suo delegato; b) un dirigente farmacista di primo livello in servizio presso l'unita' sanitaria locale; c) un funzionario amministrativo appartenente alla carriera direttiva con funzioni di segretario. 7. La commissione di cui al comma 6 e' integrata dal responsabile del settore di igiene e sanita' pubblica o da un dirigente medico suo delegato quando l'accesso ispettivo coinvolge interventi di vigilanza per fini igienico-sanitari. La commissione operera' con criteri e modalita' organizzativi fissati dal piano sanitario regionale. 8. Al comma 2 ed al comma 4 dell'art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, dopo le parole "sanita' pubblica" sono aggiunte le parole "igiene e sanita' pubblica veterinaria e polizia veterinaria". 9. Al comma 8 dell'art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, dopo le parole "ufficiali sanitari" sono aggiunte le parole "dei veterinari provinciali e dei veterinari comunali".