Art. 19.
Profili e qualifiche dei posti del personale  tecnico-amministrativo,
   istituiti dall'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 17
 
   1.  I  dieci  posti di personale tecnico-amministrativo, istituiti
dall'art.  3  della  legge  regionale  14  giugno  1993,  n.  17,  ad
integrazione   del  contingente  previsto  dall'art.  5  della  legge
regionale 27 maggio 1987, n. 32, vanno intesi  riferiti  ai  seguenti
profili professionali e qualifiche funzionali:
     a)  personale  del ruolo sanitario: n. 5 operatori professionali
di 1a categoria - tecnici di radiologia; n. 2 operatori professionali
di 1a categoria - tecnici di laboratorio;
     b)  personale  del  ruolo  amministrativo:   n.   3   assistenti
amministrativi.