Art. 2.
                 Piano assegnazione borse di studio
 
   1. L'ammontare delle borse di studio e'  pari  a  quello  previsto
dall'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
   2.  In  fase  di  prima  applicazione e comunque fino a quando non
verra' data completa attuazione a quanto previsto dall'art. 6,  comma
2,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 502, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il  piano
di   assegnazione   delle   borse   di   studio   tra  le  scuole  di
specializzazione delle tre  universita'  siciliane  viene  effettuato
dalla  giunta  regionale, su proposta dell'assessore regionale per la
sanita',  sentita  la  commissione  legislativa  "Servizi  sociali  e
sanitari"   dell'assemblea   regionale   siciliana,  sulla  base  del
fabbisogno  di  unita'   specialistiche   occorrenti   all'assistenza
sanitaria regionale e alla disponibilita' di strutture idonee.