Art. 2. Piano assegnazione borse di studio 1. L'ammontare delle borse di studio e' pari a quello previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. 2. In fase di prima applicazione e comunque fino a quando non verra' data completa attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il piano di assegnazione delle borse di studio tra le scuole di specializzazione delle tre universita' siciliane viene effettuato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per la sanita', sentita la commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'assemblea regionale siciliana, sulla base del fabbisogno di unita' specialistiche occorrenti all'assistenza sanitaria regionale e alla disponibilita' di strutture idonee.