Art. 21.
Corsi   di   formazione   professionale   per   i   terapisti   della
   riabilitazione
 
   1.  In  aggiunta ai corsi di formazione professionale istituiti ai
sensi dell'art. 4 della  legge  regionale  24  luglio  1978,  n.  22,
esclusivamente  per il triennio 1994-1996, sono autorizzati ulteriori
corsi,  per  il  numero  massimo  complessivo  di  n.   76   allievi,
finalizzati al rilascio di diploma di terapista della riabilitazione.
Ai  suddetti  corsi  possono  essere  ammessi, relativamente all'anno
successivo  all'ultimo  interamente  frequentato,  gli   allievi   in
possesso dei requisiti e dei titoli di studio richiesti dalla vigente
normativa  che abbiano frequentato analoghi corsi presso enti diversi
da quelli previsti dal citato art. 4 della legge regionale n. 22  del
1978 ed in ogni caso previo esame da svolgersi secondo le modalita' e
le procedure di cui all'art. 7 della medesima legge regionale.
   2.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione del presente articolo
ammontanti  a  lire  300  milioni   annui   trovano   copertura   nei
finanziamenti  disposti  per  la formazione del personale sanitario e
relativi al piano annuale di formazione del personale infermieristico
e tecnico.