Art. 21. Corsi di formazione professionale per i terapisti della riabilitazione 1. In aggiunta ai corsi di formazione professionale istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, esclusivamente per il triennio 1994-1996, sono autorizzati ulteriori corsi, per il numero massimo complessivo di n. 76 allievi, finalizzati al rilascio di diploma di terapista della riabilitazione. Ai suddetti corsi possono essere ammessi, relativamente all'anno successivo all'ultimo interamente frequentato, gli allievi in possesso dei requisiti e dei titoli di studio richiesti dalla vigente normativa che abbiano frequentato analoghi corsi presso enti diversi da quelli previsti dal citato art. 4 della legge regionale n. 22 del 1978 ed in ogni caso previo esame da svolgersi secondo le modalita' e le procedure di cui all'art. 7 della medesima legge regionale. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo ammontanti a lire 300 milioni annui trovano copertura nei finanziamenti disposti per la formazione del personale sanitario e relativi al piano annuale di formazione del personale infermieristico e tecnico.