Art. 23.
         Trasformazione dei posti di operatore professionale
 di seconda categoria del ruolo sanitario, personale infermieristico
 
   1.  I  posti  di  operatore professionale di seconda categoria del
ruolo sanitario,  personale  infermieristico,  vacanti  nelle  piante
organiche   delle   unita'   sanitarie  locali  sono  automaticamente
trasformati in posti di operatore professionale di  prima  categoria,
collaboratore  del  ruolo  sanitario, personale infermieristico. Alla
trasformazione provvede direttamente l'unita' sanitaria locale che ne
da'  comunicazione  all'assessorato  regionale  della  sanita'  entro
trenta giorni.