Art. 23. Trasformazione dei posti di operatore professionale di seconda categoria del ruolo sanitario, personale infermieristico 1. I posti di operatore professionale di seconda categoria del ruolo sanitario, personale infermieristico, vacanti nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali sono automaticamente trasformati in posti di operatore professionale di prima categoria, collaboratore del ruolo sanitario, personale infermieristico. Alla trasformazione provvede direttamente l'unita' sanitaria locale che ne da' comunicazione all'assessorato regionale della sanita' entro trenta giorni.