Art. 24. Interventi di manutenzione e di completamento di edilizia sanitaria e acquisto di attrezzature 1. Per l'esercizio finanziario 1994, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le somme stanziate sul capitolo 81505 del bilancio della Regione siciliana vengono assegnate per il 40 per cento con le modalita' e per le finalita' di cui al comma 7 dell'art. 68 della legge regionale n. 25 del 1993. La restante parte del 60 per cento viene assegnata con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore per la sanita', sentita la commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'assemblea regionale siciliana, per interventi di manutenzione e di completamento di edilizia sanitaria e per l'acquisto di attrezzature necessarie alla funzionalita' dei reparti ospedalieri, in proporzione alla popolazione dei reparti ospedalieri, in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia. 2. Alla erogazione delle somme per il finanziamento delle opere di edilizia sanitaria si provvede dopo l'approvazione tecnica dei relativi progetti ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.