Art. 24.
            Interventi di manutenzione e di completamento
          di edilizia sanitaria e acquisto di attrezzature
 
   1.  Per  l'esercizio finanziario 1994, in deroga alle disposizioni
di cui agli articoli 67 e 68 della legge regionale 1 settembre  1993,
n.  25,  le  somme  stanziate  sul  capitolo 81505 del bilancio della
Regione siciliana vengono assegnate  per  il  40  per  cento  con  le
modalita'  e  per  le  finalita' di cui al comma 7 dell'art. 68 della
legge regionale n. 25 del 1993. La restante parte del  60  per  cento
viene  assegnata  con  delibera  della  giunta regionale, su proposta
dell'assessore per la sanita',  sentita  la  commissione  legislativa
"Servizi  sociali e sanitari" dell'assemblea regionale siciliana, per
interventi di manutenzione e di completamento di edilizia sanitaria e
per l'acquisto di  attrezzature  necessarie  alla  funzionalita'  dei
reparti  ospedalieri,  in  proporzione  alla  popolazione dei reparti
ospedalieri, in proporzione alla popolazione  residente  in  ciascuna
provincia.
   2. Alla erogazione delle somme per il finanziamento delle opere di
edilizia  sanitaria  si  provvede  dopo  l'approvazione  tecnica  dei
relativi progetti ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1993,  n.
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