Art. 5. Copertura finanziaria 1. Per gli interventi previsti dagli articoli 1, 2 e 3 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di lire 4.000 milioni cui si fa fronte con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario medesimo. 2. Gli oneri a carico degli esercizi successivi saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.