Art. 5.
                        Copertura finanziaria
 
   1. Per gli  interventi  previsti  dagli  articoli  1,  2  e  3  e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di lire 4.000
milioni  cui si fa fronte con parte delle disponibilita' del capitolo
21257  del  bilancio  della  regione  per   l'esercizio   finanziario
medesimo.
   2.   Gli   oneri   a  carico  degli  esercizi  successivi  saranno
determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale
8 luglio 1977, n. 47.