Art. 7.
           Deroga agli ambiti territoriali per i comuni di
                    Lampedusa e Linosa e Capizzi
 
   1.  Dopo  il  comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 3 novembre
1993, n. 30, come modificato dall'art. 6  della  presente  legge,  e'
inserito il seguente comma:
   "2-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto dal comma 2, il comune di
Lampedusa e Linosa rimane ricompreso nell'ambito  territoriale  della
unita'   sanitaria  locale  n.  6  di  Palermo.  Tenuto  conto  della
particolare situazione viaria, il comune di  Capizzi  viene  altresi'
incluso  nell'ambito  territoriale della unita' sanitaria locale n. 4
di Enna".