Art. 7. Deroga agli ambiti territoriali per i comuni di Lampedusa e Linosa e Capizzi 1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, come modificato dall'art. 6 della presente legge, e' inserito il seguente comma: "2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il comune di Lampedusa e Linosa rimane ricompreso nell'ambito territoriale della unita' sanitaria locale n. 6 di Palermo. Tenuto conto della particolare situazione viaria, il comune di Capizzi viene altresi' incluso nell'ambito territoriale della unita' sanitaria locale n. 4 di Enna".