Art. 8. Stato giuridico e trattamento economico dei commissari straordinari delle unita' sanitarie locali 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, e' cosi' sostituito: "Ai commissari straordinari delle unita' sanitarie locali si applica il trattamento economico previsto per gli amministratori straordinari. Per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle stesse spetta il rimborso di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello Stato. Gli stessi vengono collocati in aspettativa senza assegni. Per la durata della loro nomina, resta a carico dell'Amministrazione regionale l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali con diritto al rimborso a carico del bilancio delle unita' sanitarie locali".