Art. 8.
       Stato giuridico e trattamento economico dei commissari
             straordinari delle unita' sanitarie locali
 
   1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 55 della legge regionale
3  novembre  1993,  n.  30,  e'  cosi'  sostituito:  "Ai   commissari
straordinari  delle unita' sanitarie locali si applica il trattamento
economico previsto  per  gli  amministratori  straordinari.  Per  gli
spostamenti  dal  luogo  di  residenza  a quello di svolgimento delle
proprie funzioni e per  gli  spostamenti  connessi  allo  svolgimento
delle  stesse spetta il rimborso di viaggio nelle misure previste per
i dipendenti dello Stato. Gli stessi vengono collocati in aspettativa
senza assegni. Per la  durata  della  loro  nomina,  resta  a  carico
dell'Amministrazione   regionale   l'obbligo   del   versamento   dei
contributi previdenziali ed assistenziali con diritto al  rimborso  a
carico del bilancio delle unita' sanitarie locali".