Art. 9. Stato giuridico e trattamento economico dei vicecommissari 1. Il comma 1-quater dell'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, introdotto dall'art. 4 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3, e' sostituito dal seguente: "1-quater. Ai vicecommissari si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico dei commissari straordinari, ridotto del 10 per cento".