Art. 9.
     Stato giuridico e trattamento economico dei vicecommissari
 
   1. Il comma 1-quater dell'art. 55 della legge regionale 3 novembre
1993,  n. 30, introdotto dall'art. 4 della legge regionale 31 gennaio
1994, n. 3, e' sostituito dal seguente:
   "1-quater. Ai vicecommissari si applicano lo stato giuridico e  il
trattamento economico dei commissari straordinari, ridotto del 10 per
cento".