Art. 11. Interventi assoggettati a strumenti urbanistici attuativi od a concessione edilizia convenzionata 1. Per gli interventi assoggettati ad obbligo di strumento urbanistico attuativo in quanto comportanti alterazioni della struttura urbanistica preesistente, sono progettate e realizzate a cura del soggetto attuatore: a) le opere di urbanizzazione primaria che si rendono necessarie per attuare gli interventi stessi; b) le pertinenti opere di urbanizzazione secondaria previste dallo strumento urbanistico generale. 2. Ai fini dell'accertamento della congruita' delle prestazioni poste a carico del soggetto attuatore a norma del comma 1 si fa riferimento alla tariffa urbanistica di cui all'art. 13 aumentata di una quota non superiore a quella indicata sub D2 nella relativa tabella. 3. Il ogni caso il costo delle opere di urbanizzazione secondaria o primaria di interesse generale poste a carico del soggetto attuatore non puo' essere inferiore all'importo indicato nella tabella di cui al comma 2 sub SC. 4. Nel caso in cui l'intervento, pur non comportando l'alterazione della struttura urbanistica preesistente, sia soggetto a strumento urbanistico attuativo od a concessione edilizia convenzionata e' facolta' del Comune di richiedere la monetizzazione rinunciando in tal caso all'incremento di cui alla lettera D2 della tabella B. 5. La esecuzione diretta e la cessione delle opere di urbanizzazione da parte dell'operatore, a termini del comma 1, restano regolate dall'art. 16 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni, con esclusione di quanto ivi stabilito in merito allo scomputo per il quale vale quanto disposto dall'art. 12, comma 2.