Art. 11.
      Interventi assoggettati a strumenti urbanistici attuativi
               od a concessione edilizia convenzionata
 
  1.  Per  gli  interventi  assoggettati  ad  obbligo  di   strumento
urbanistico   attuativo   in  quanto  comportanti  alterazioni  della
struttura urbanistica preesistente, sono progettate  e  realizzate  a
cura del soggetto attuatore:
   a)  le  opere di urbanizzazione primaria che si rendono necessarie
per attuare gli interventi stessi;
   b) le pertinenti opere di urbanizzazione secondaria previste dallo
strumento urbanistico generale.
  2.  Ai  fini  dell'accertamento  della congruita' delle prestazioni
poste a carico del soggetto attuatore a  norma  del  comma  1  si  fa
riferimento  alla tariffa urbanistica di cui all'art. 13 aumentata di
una quota non superiore a  quella  indicata  sub  D2  nella  relativa
tabella.
  3. Il ogni caso il costo delle opere di urbanizzazione secondaria o
primaria  di interesse generale poste a carico del soggetto attuatore
non puo' essere inferiore all'importo indicato nella tabella  di  cui
al comma 2 sub SC.
  4.  Nel caso in cui l'intervento, pur non comportando l'alterazione
della struttura urbanistica preesistente, sia  soggetto  a  strumento
urbanistico  attuativo  od  a  concessione  edilizia convenzionata e'
facolta' del Comune di richiedere la  monetizzazione  rinunciando  in
tal caso all'incremento di cui alla lettera D2 della tabella B.
  5.   La   esecuzione   diretta   e   la  cessione  delle  opere  di
urbanizzazione da  parte  dell'operatore,  a  termini  del  comma  1,
restano  regolate dall'art. 16 della legge regionale 8 luglio 1987 n.
24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure  urbanistiche  in
attuazione  della  legge  28  febbraio  1985 n. 47 e disciplina degli
strumenti urbanistici  attuativi)  e  successive  modificazioni,  con
esclusione  di  quanto  ivi  stabilito in merito allo scomputo per il
quale vale quanto disposto dall'art. 12, comma 2.