Art. 13. Determinazione della tariffa urbanistica 1. La tariffa urbanistica di riferimento e' determinata dalla Regione in funzione dei costi medi di urbanizzazione effettivamente rilevati. Ad essa si applicano le riduzioni o gli incrementi rapportati sia alla minore o maggiore incidenza dei costi stessi sia a specifici obiettivi di politica socio-economica ed urbanistica che il Comune intenda perseguire. 2. La tariffa urbanistica di cui al comma 1 e' stabilita dalla tabella allegata sub B quale sua parte integrante nonche' dalle relative note esplicative. 3. Nella tariffa urbanistica come sopra determinata e' compresa la quota afferente al costo di costruzione che, in prima applicazione della presente legge, viene stabilita nella misura di lire 65.000 per ogni metro quadrato di superficie imponibile per tutte le categorie di opere che vi sono soggette. 4. La tabella di cui al comma 2 puo' essere modificata con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta sentito il Comitato Tecnico Urbanistico. 5. Con apposita deliberazione consiliare, ciascun Comune sulla base della tabella di cui al comma 2 stabilisce la tariffa urbanistica per ogni categoria di funzioni. 6. Con il provvedimento di cui al comma 5 il Comune assume altresi' le seguenti determinazioni di: a) fissazione dei valori e dei criteri rimessi alla autonoma valutazione della civica Amministrazione a completamento della tabella allegata sub B; b) eventuale richiesta di collocazione in una classe diversa da quella risultante dall'elenco allegato sub A. 7. Il Comune con successive deliberazioni consiliari debitamente motivate da adottarsi in connessione con l'approvazione di rilevanti atti di programmazione e/o pianificazione, ovvero sulla base di sopravvenute oggettive ragioni di carattere economico-sociale, puo' procedere: a) alla variazione dei valori e dei criteri fissati ai sensi del comma 6 lettera a), fermi restando i limiti previsti nella tabella allegata sub B; b) a richiedere la ricollocazione in una classe diversa ai sensi dell'art. 7 commi 3 e 4.