Art. 13.
              Determinazione della tariffa urbanistica
 
  1.  La  tariffa  urbanistica  di  riferimento  e' determinata dalla
Regione in funzione dei costi medi di  urbanizzazione  effettivamente
rilevati.    Ad  essa  si  applicano  le  riduzioni  o gli incrementi
rapportati sia alla minore o maggiore incidenza dei costi stessi  sia
a  specifici obiettivi di politica socio-economica ed urbanistica che
il Comune intenda perseguire.
  2.  La  tariffa  urbanistica  di  cui al comma 1 e' stabilita dalla
tabella allegata sub B  quale  sua  parte  integrante  nonche'  dalle
relative note esplicative.
  3.  Nella tariffa urbanistica come sopra determinata e' compresa la
quota afferente al costo di costruzione che,  in  prima  applicazione
della presente legge, viene stabilita nella misura di lire 65.000 per
ogni  metro  quadrato di superficie imponibile per tutte le categorie
di opere che vi sono soggette.
  4. La tabella  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  modificata  con
deliberazione  del  Consiglio  regionale,  su  proposta  della Giunta
sentito il Comitato Tecnico Urbanistico.
  5. Con apposita deliberazione consiliare, ciascun Comune sulla base
della tabella di cui al comma 2 stabilisce la tariffa urbanistica per
ogni categoria di funzioni.
  6. Con il provvedimento di cui al comma 5 il Comune assume altresi'
le seguenti determinazioni di:
   a) fissazione dei valori  e  dei  criteri  rimessi  alla  autonoma
valutazione   della  civica  Amministrazione  a  completamento  della
tabella allegata sub B;
   b) eventuale richiesta di collocazione in una  classe  diversa  da
quella risultante dall'elenco allegato sub A.
  7.  Il  Comune  con successive deliberazioni consiliari debitamente
motivate da adottarsi in connessione con l'approvazione di  rilevanti
atti  di  programmazione  e/o  pianificazione,  ovvero  sulla base di
sopravvenute oggettive ragioni di carattere  economico-sociale,  puo'
procedere:
   a)  alla  variazione dei valori e dei criteri fissati ai sensi del
comma 6 lettera a), fermi restando i limiti  previsti  nella  tabella
allegata sub B;
   b)  a  richiedere la ricollocazione in una classe diversa ai sensi
dell'art. 7 commi 3 e 4.