Art. 15.
     Contributo di concessione edilizia per interventi previsti
      nei piani di zona e nei piani per insediamenti produttivi
 
  1. Gli interventi  da  realizzarsi  in  attuazione  dei  piani  per
l'edilizia economico-popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167
(disposizioni  per  favorire  l'acquisizione di aree fabbricabili per
l'edilizia economica e popolare e  successive  modificazioni  nonche'
quelli  in  attuazione  dei  piani per insediamenti produttivi di cui
all'art.  27  della  legge  22  ottobre  1971  n.  865  (programmi  e
coordinamento  dell'edilizia pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni  alle  leggi  17  agosto
1942  n.  1150;  18  aprile 1962 n. 167; 29 settembre 1964 n. 847; ed
autorizzazione di  spesa  per  interventi  straordinari  nel  settore
dell'edilizia  residenziale  agevolata)  e  successive  modificazioni
restano  soggetti,  ai  fini  della  determinazione  del   contributo
concessorio, al regime previsto dalla legge 865/1971.