Art. 15. Contributo di concessione edilizia per interventi previsti nei piani di zona e nei piani per insediamenti produttivi 1. Gli interventi da realizzarsi in attuazione dei piani per l'edilizia economico-popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 (disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare e successive modificazioni nonche' quelli in attuazione dei piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150; 18 aprile 1962 n. 167; 29 settembre 1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale agevolata) e successive modificazioni restano soggetti, ai fini della determinazione del contributo concessorio, al regime previsto dalla legge 865/1971.