Art. 3.
                  Opere di urbanizzazione primaria
 
  1. Si definisce urbanizzazione primaria  l'insieme  delle  opere  e
delle  infrastrutture  che rendono accessibile e fruibile un lotto di
terreno.
  2. Ai fini  della  determinazione  del  contributo  di  concessione
edilizia,  costituiscono  opere  di urbanizzazione primaria quelle di
seguito indicate:
   a)  la  viabilita'  pubblica  e  di  uso   pubblico,   gli   spazi
complementari e la relativa illuminazione;
   b)  le  reti  idriche  e  fognarie  se ed in quanto relativi costi
comprensivi degli allacci siano a carico dei Comuni;
    c) gli spazi di sosta e parcheggio di cui  all'art.  5,  comma  1
lettera b);
   d)  gli  spazi  di  verde  attrezzato a complemento delle opere di
urbanizzazione primaria.
  3. Agli stessi fini non sono considerate  opere  di  urbanizzazione
primaria   in  particolare  le  reti  di  distribuzione  dell'energia
elettrica e del gas nonche' quelle per le telecomunicazioni.