Art. 3. Opere di urbanizzazione primaria 1. Si definisce urbanizzazione primaria l'insieme delle opere e delle infrastrutture che rendono accessibile e fruibile un lotto di terreno. 2. Ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia, costituiscono opere di urbanizzazione primaria quelle di seguito indicate: a) la viabilita' pubblica e di uso pubblico, gli spazi complementari e la relativa illuminazione; b) le reti idriche e fognarie se ed in quanto relativi costi comprensivi degli allacci siano a carico dei Comuni; c) gli spazi di sosta e parcheggio di cui all'art. 5, comma 1 lettera b); d) gli spazi di verde attrezzato a complemento delle opere di urbanizzazione primaria. 3. Agli stessi fini non sono considerate opere di urbanizzazione primaria in particolare le reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas nonche' quelle per le telecomunicazioni.