Art. 9.
                 Opere di risistemazione dei luoghi
      ed interventi di riqualificazione paesistica o ambientale
 
  1.   Qualora   gli  interventi  relativi  alle  destinazioni  d'uso
produttive di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  e)  determinino
alterazioni  del  contesto tali da richiedere opere di risistemazione
dei luoghi, il concessionario e' tenuto, ai sensi dell'art. 10, comma
1, della legge 10/1977, a realizzare le opere stesse in aggiunta agli
oneri di urbanizzazione ed a  quanto  dovuto  in  base  alla  vigente
legislazione in materia di tutela dell'ambiente.
  2. Nei confronti degli interventi relativi a qualunque destinazione
comprendenti  opere  che,  a fronte di un onere aggiuntivo altrimenti
evitabile per l'operatore, producano positivi  effetti  paesistici  o
ambientali, il Comune, su richiesta del concessionario, riconosce una
congrua  riduzione  del contributo di concessione edilizia sulla base
di appositi criteri stabiliti nella deliberazione consiliare  di  cui
all'art. 13, commi 5 e 6.