Art. 9. Opere di risistemazione dei luoghi ed interventi di riqualificazione paesistica o ambientale 1. Qualora gli interventi relativi alle destinazioni d'uso produttive di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) determinino alterazioni del contesto tali da richiedere opere di risistemazione dei luoghi, il concessionario e' tenuto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 10/1977, a realizzare le opere stesse in aggiunta agli oneri di urbanizzazione ed a quanto dovuto in base alla vigente legislazione in materia di tutela dell'ambiente. 2. Nei confronti degli interventi relativi a qualunque destinazione comprendenti opere che, a fronte di un onere aggiuntivo altrimenti evitabile per l'operatore, producano positivi effetti paesistici o ambientali, il Comune, su richiesta del concessionario, riconosce una congrua riduzione del contributo di concessione edilizia sulla base di appositi criteri stabiliti nella deliberazione consiliare di cui all'art. 13, commi 5 e 6.