Art. 10. La struttura organizzativa della Giunta regionale 1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in: a) Direzioni generali Sono unita' organizzative complesse ed articolate, corrispondenti alle grandi aree di interesse, agli ambiti e alle politiche di intervento regionale con riferimento agli incarichi attribuiti al presidente e a ciascun componente della Giunta regionale, come determinati dal documento programmatico approvato dal consiglio regionale, ai sensi dell'art. 23 dello statuto della Regione. b) Servizi Sono unita' organizzative complesse costituite nell'ambito delle direzioni generali individuate sulla base dell'omogeneita' dei prodotti/ servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste. c) Uffici Sono unita' organizzative semplici individuate in base a criteri di efficacia ed economicita' dell'organizzazione dei processi di lavoro e costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali che dei servizi. Sino all'attuazione dei processi di delega di cui alla legge regionale 5 gennaio 1995 n. 1 "Norme transitorie in materia di formazione professionale", i centri di formazione professionale (C.F.P.) e i centri di innovazione tecnico educativa (CITE) regolate da specifica normativa regionale, sono equiparati agli uffici. d) Unita' operative organiche Sono unita' organizzative elementari, vengono costituite quando cio' risulti necessario per l'espletamento di compiti e di atti che, per le comuni caratteristiche o per il carico di lavoro, richiedono una struttura organizzativa snella ed omogenea. Costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali, sia dei servizi, sia degli uffici. Possono essere temporanee' o permanenti.