Art. 10.
          La struttura organizzativa della Giunta regionale
 
  1. La struttura organizzativa della Giunta  regionale  si  articola
in:
  a) Direzioni generali
  Sono  unita'  organizzative complesse ed articolate, corrispondenti
alle grandi aree di  interesse,  agli  ambiti  e  alle  politiche  di
intervento  regionale  con  riferimento  agli incarichi attribuiti al
presidente e  a  ciascun  componente  della  Giunta  regionale,  come
determinati  dal  documento  programmatico  approvato  dal  consiglio
regionale, ai sensi dell'art. 23 dello statuto della Regione.
  b) Servizi
  Sono unita' organizzative complesse  costituite  nell'ambito  delle
direzioni   generali  individuate  sulla  base  dell'omogeneita'  dei
prodotti/ servizi erogati o dei processi gestiti o  delle  competenze
specialistiche richieste.
  c) Uffici
  Sono unita' organizzative semplici individuate in base a criteri di
efficacia  ed economicita' dell'organizzazione dei processi di lavoro
e costituiscono articolazioni sia delle direzioni  generali  che  dei
servizi. Sino all'attuazione dei processi di delega di cui alla legge
regionale  5  gennaio  1995  n.  1  "Norme  transitorie in materia di
formazione  professionale",  i  centri  di  formazione  professionale
(C.F.P.)  e i centri di innovazione tecnico educativa (CITE) regolate
da specifica normativa regionale, sono equiparati agli uffici.
  d) Unita' operative organiche
  Sono unita' organizzative  elementari,  vengono  costituite  quando
cio'  risulti necessario per l'espletamento di compiti e di atti che,
per le comuni caratteristiche o per il carico di  lavoro,  richiedono
una   struttura   organizzativa  snella  ed  omogenea.  Costituiscono
articolazioni sia delle direzioni  generali,  sia  dei  servizi,  sia
degli uffici.  Possono essere temporanee' o permanenti.