Art. 11. Costituzione delle strutture organizzative 1. Il documento programmatico in base al quale viene eletta la Giunta regionale definisce, in allegato, i criteri per l'articolazione delle strutture organizzative. 2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 la Giunta regionale individua i limiti numerici relativi ai servizi, agli uffici e alle unita' operative organiche costituibili nell'ambito di ciascuna direzione generale. A tale riguardo si tiene conto delle diversita' strutturali e delle competenze funzionali attribuite a ciascuna direzione generale della Giunta regionale al fine di assicurare la necessaria compatibilita' tra l'articolazione delle strutture da istituire e il numero complessivo delle unita' organizzative previste. Le relative determinazioni sono vincolanti per i direttori generali ai fini della formulazione delle proposte di articolazione organizzativa. 3. Non possono essere costituite piu' di 17 direzioni generali. Complessivamente il numero delle strutture organizzative istituibili a livello centrale e periferico, permanenti e temporanee, non puo' superare il vincolo numerico di cui al comma 6 dell'art. 24. 4. I servizi, gli uffici e le unita' operative organiche sono istituiti, su indicazione dei rispettivi direttori generali, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di organizzazione e personale. La definizione delle relative competenze ed aree di attivita' costituiscono parte integrante del provvedimento istitutivo. 5. Nell'ambito delle strutture organizzative di cui all'art. 10 e con le modalita' di cui ai commi che precedono, la Giunta regionale determina a quali strutture attribuire competenze in materia di: a) tenuta del repertorio degli atti contrattuali; b) esercizio della funzione di ufficiale rogante. 6. La Giunta regionale, in relazione all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di attribuzione e delega di funzioni agli enti locali, provvede all'adeguamento delle strutture organizzative e delle relative attribuzioni, riducendo proporzionalmente il numero dei servizi, degli uffici, delle posizioni dirigenziali e del relativo organico del personale che verra' trasferito all'ente delegato. 7. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale propone al consiglio regionale, con specifico provvedimento, i criteri per l'articolazione delle strutture organizzative; il consiglio regionale delibera entro 60 giorni dalla trasmissione della proposta.