Art. 11.
             Costituzione delle strutture organizzative
 
  1.  Il  documento  programmatico  in  base al quale viene eletta la
Giunta   regionale   definisce,   in   allegato,   i   criteri    per
l'articolazione delle strutture organizzative.
  2.  Sulla  base  dei  criteri di cui al comma 1 la Giunta regionale
individua i limiti numerici relativi ai servizi, agli uffici  e  alle
unita'  operative  organiche  costituibili  nell'ambito  di  ciascuna
direzione generale. A tale riguardo si tiene conto  delle  diversita'
strutturali  e  delle  competenze  funzionali  attribuite  a ciascuna
direzione generale della Giunta regionale al fine  di  assicurare  la
necessaria  compatibilita'  tra  l'articolazione  delle  strutture da
istituire  e  il  numero  complessivo  delle   unita'   organizzative
previste.  Le relative determinazioni sono vincolanti per i direttori
generali ai fini della formulazione delle proposte  di  articolazione
organizzativa.
  3.  Non  possono  essere  costituite piu' di 17 direzioni generali.
Complessivamente il numero delle strutture organizzative  istituibili
a  livello  centrale  e periferico, permanenti e temporanee, non puo'
superare il vincolo numerico di cui al comma 6 dell'art. 24.
  4. I servizi, gli uffici  e  le  unita'  operative  organiche  sono
istituiti,  su  indicazione  dei  rispettivi  direttori generali, con
provvedimento della  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'assessore
competente  in  materia di organizzazione e personale. La definizione
delle relative competenze ed aree di  attivita'  costituiscono  parte
integrante del provvedimento istitutivo.
  5.  Nell'ambito  delle strutture organizzative di cui all'art. 10 e
con le modalita' di cui ai commi che precedono, la  Giunta  regionale
determina a quali strutture attribuire competenze in materia di:
   a) tenuta del repertorio degli atti contrattuali;
   b) esercizio della funzione di ufficiale rogante.
  6.  La  Giunta  regionale,  in  relazione all'entrata in vigore dei
provvedimenti attuativi di attribuzione e  delega  di  funzioni  agli
enti locali, provvede all'adeguamento delle strutture organizzative e
delle  relative  attribuzioni,  riducendo proporzionalmente il numero
dei  servizi,  degli  uffici,  delle  posizioni  dirigenziali  e  del
relativo  organico  del  personale  che  verra'  trasferito  all'ente
delegato.
  7. In sede di prima applicazione della presente  legge,  la  Giunta
regionale    propone    al   consiglio   regionale,   con   specifico
provvedimento,  i  criteri  per   l'articolazione   delle   strutture
organizzative;  il consiglio regionale delibera entro 60 giorni dalla
trasmissione della proposta.