Art. 12. Competenze del direttore generale della presidenza 1. Al direttore generale della presidenza sono attribuiti compiti di direzione delle strutture assegnate al presidente nonche' di raccordo con le altre strutture della Giunta regionale. 2. Il direttore generale della presidenza opera alle dirette dipendenze del presidente, e' nominato con deliberazione della Giunta regionale e puo' essere individuato anche tra persone esterne all'amministrazione regionale. 3. L'incarico di direttore generale della presidenza e' conferito mediante le modalita' e fermo restando i requisiti di cui all'art. 26, con contratto di diritto privato a tempo determinato che stabilisce il trattamento economico nei termini stabiliti dal comma 6 dell'art. 28, nonche' i casi di risoluzione anticipata del rapporto che comunque e' risolto di diritto con la cessazione dell'incarico conferito al presidente della Giunta regionale. 4. Salvo quanto previsto dal comma 3, si applicano al direttore generale della presidenza le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti regionali. 5. Al direttore generale della presidenza e' attribuita i unita' che puo' essere anche esterna all'amministrazione regionale, anche con qualifica dirigenziale, assunta con incarico individuale di collaborazione mediante contratto di diritto privato a tempo determinato con le modalita' di cui all'art. 21, comma 7.