Art. 12.
         Competenze del direttore generale della presidenza
 
  1. Al direttore generale della presidenza sono  attribuiti  compiti
di  direzione  delle  strutture  assegnate  al  presidente nonche' di
raccordo con le altre strutture della Giunta regionale.
  2. Il  direttore  generale  della  presidenza  opera  alle  dirette
dipendenze del presidente, e' nominato con deliberazione della Giunta
regionale  e  puo'  essere  individuato  anche  tra  persone  esterne
all'amministrazione regionale.
  3. L'incarico di direttore generale della presidenza  e'  conferito
mediante  le  modalita'  e fermo restando i requisiti di cui all'art.
26,  con  contratto  di  diritto  privato  a  tempo  determinato  che
stabilisce il trattamento economico nei termini stabiliti dal comma 6
dell'art.   28, nonche' i casi di risoluzione anticipata del rapporto
che  comunque  e'  risolto di diritto con la cessazione dell'incarico
conferito al presidente della Giunta regionale.
  4. Salvo quanto previsto dal comma 3,  si  applicano  al  direttore
generale  della  presidenza  le disposizioni del contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dirigenti regionali.
  5. Al direttore generale della presidenza e'  attribuita  i  unita'
che  puo'  essere  anche esterna all'amministrazione regionale, anche
con qualifica  dirigenziale,  assunta  con  incarico  individuale  di
collaborazione   mediante   contratto  di  diritto  privato  a  tempo
determinato con le modalita' di cui all'art.  21, comma 7.