Art. 13.
                Costituzione delle direzioni generali
 
  La costituzione delle direzioni generali individuate dall'art.
 10, comma 1, lett. a), e' disposta in occasione dell'avvio  di  ogni
legislatura  o,  nell'ambito  della  stessa legislatura, in occasione
della costituzione di una  nuova  Giunta  regionale,  sulla  base  di
criteri  individuati  dal  documento programmatico con il quale viene
eletta la Giunta regionale.
  2.  La  Giunta  regionale  puo'  proporre  al  consiglio  regionale
modifiche   nell'assegnazione   degli   incarichi  assessorili.  Tale
proposta contiene le eventuali variazioni  riguardanti  le  direzioni
generali.   Il  provvedimento  della  Giunta  regionale  e'  iscritto
all'ordine  del  giorno  della   seduta   del   consiglio   regionale
immediatamente successiva alla sua presentazione.
  3. Entro 60 giorni dalla costituzione di una nuova Giunta regionale
o  dalle  modifiche degli incarichi assessorili di cui al comma 2, la
Giunta regionale  procede  ad  adeguare  il  numero  delle  direzioni
generali e a definire i rapporti con i direttori generali.
  4.  Entro 60 giorni dall'approvazione dei criteri di cui al comma 7
dell'art. 11, la Giunta regionale adegua le strutture organizzative e
costituisce le direzioni generali,  con  riferimento  agli  incarichi
assegnati  a  ciascun componente della Giunta regionale, indicati nel
documento programmatico in base al quale e' stata eletta.