Art. 13. Costituzione delle direzioni generali La costituzione delle direzioni generali individuate dall'art. 10, comma 1, lett. a), e' disposta in occasione dell'avvio di ogni legislatura o, nell'ambito della stessa legislatura, in occasione della costituzione di una nuova Giunta regionale, sulla base di criteri individuati dal documento programmatico con il quale viene eletta la Giunta regionale. 2. La Giunta regionale puo' proporre al consiglio regionale modifiche nell'assegnazione degli incarichi assessorili. Tale proposta contiene le eventuali variazioni riguardanti le direzioni generali. Il provvedimento della Giunta regionale e' iscritto all'ordine del giorno della seduta del consiglio regionale immediatamente successiva alla sua presentazione. 3. Entro 60 giorni dalla costituzione di una nuova Giunta regionale o dalle modifiche degli incarichi assessorili di cui al comma 2, la Giunta regionale procede ad adeguare il numero delle direzioni generali e a definire i rapporti con i direttori generali. 4. Entro 60 giorni dall'approvazione dei criteri di cui al comma 7 dell'art. 11, la Giunta regionale adegua le strutture organizzative e costituisce le direzioni generali, con riferimento agli incarichi assegnati a ciascun componente della Giunta regionale, indicati nel documento programmatico in base al quale e' stata eletta.