Art. 14. Comitato di coordinamento delle direzioni generali 1. Al fine di consentire l'unitarieta' dell'attivita' ed accrescere l'integrazione tra le strutture organizzative della Giunta regionale, e' istituito il comitato di coordinamento delle direzioni generali, composto dai direttori generali. Il comitato opera nell'ambito di indirizzi impartiti dalla Giunta per gli aspetti di carattere generale e di indicazioni espresse dagli assessori per gli aspetti riferiti agli ambiti specifici determinati dagli incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 23 dello statuto della Regione. 2. Il comitato esprime pareri e formula proposte operative alla Giunta regionale e ai suoi componenti in merito: a) alla attribuzione alle direzioni generali di nuove competenze derivanti dalle applicazioni di leggi statali o normative comunitarie; b) alla definizione dei procedimenti intersettoriali che richiedono integrazione e apporti interdisciplinari; c) alle esigenze di risorse economiche, strumentali e di personale necessarie al funzionamento delle direzioni generali. 3. Il comitato e' insediato dal presidente della Giunta regionale. Nella prima seduta formula un apposito regolamento di funzionamento in cui vengono stabiliti anche i termini e modalita' di nomina del coordinatore, che e' approvato dalla Giunta regionale; il comitato puo' operare anche in modo articolato con riferimento alle aree di intervento e di funzionamento della regione.