Art. 14.
         Comitato di coordinamento delle direzioni generali
 
  1. Al fine di consentire l'unitarieta' dell'attivita' ed accrescere
l'integrazione tra le strutture organizzative della Giunta regionale,
e' istituito il comitato di coordinamento delle  direzioni  generali,
composto  dai  direttori  generali.  Il comitato opera nell'ambito di
indirizzi  impartiti  dalla  Giunta  per  gli  aspetti  di  carattere
generale  e  di  indicazioni espresse dagli assessori per gli aspetti
riferiti agli ambiti specifici determinati dagli incarichi attribuiti
ai sensi dell'art.  23 dello statuto della Regione.
  2. Il comitato esprime pareri e  formula  proposte  operative  alla
Giunta regionale e ai suoi componenti in merito:
   a)  alla  attribuzione alle direzioni generali di nuove competenze
derivanti  dalle  applicazioni   di   leggi   statali   o   normative
comunitarie;
   b)   alla   definizione   dei   procedimenti  intersettoriali  che
richiedono integrazione e apporti interdisciplinari;
   c) alle esigenze di risorse economiche, strumentali e di personale
necessarie al funzionamento delle direzioni generali.
  3. Il comitato e' insediato dal presidente della Giunta  regionale.
Nella  prima  seduta formula un apposito regolamento di funzionamento
in cui vengono stabiliti anche i termini e modalita'  di  nomina  del
coordinatore,  che  e'  approvato dalla Giunta regionale; il comitato
puo' operare anche in modo articolato con riferimento  alle  aree  di
intervento e di funzionamento della regione.