Art. 15.
                        Strutture di progetto
 
  1.  Le strutture di progetto di cui all'art.  9, comma 1, lett.  b)
sono unita' organizzative istituite con  provvedimento  della  Giunta
regionale  per  la  realizzazione di obiettivi di rilevante interesse
regionale   caratterizzati   da   interfunzionalita',   unicita'    e
temporaneita'.
  2. Il provvedimento con il quale la Giunta regionale istituisce una
struttura di progetto e conferisce il relativo incarico dirigenziale,
stabilisce:
   a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto;
   b) le risorse di personale, finanziarie e strumentali direttamente
assegnate;
   c)  i  tempi  di completamento del progetto, che comunque non puo'
essere di durata superiore ai 24 mesi, prorogabili una sola volta per
un periodo non superiore al 50% della durata iniziale;
   d) le modalita' di verifica dello stato di avanzamento;
   e) i collegamenti funzionali con  le  strutture  permanenti  e  le
modalita' di condivisione delle risorse;
   f) le attribuzioni e i poteri specifici del dirigente responsabile
di progetto;
   g)  le  modalita'  di  rientro delle risorse umane nelle strutture
permanenti;
   h) la direzione generale nel cui ambito viene istituita;
   i) il trattamento economico attribuito al  dirigente  responsabile
in  conformita' alle disposizioni di cui agli art. 16, comma 3 e art.
28.
  3. Il numero  degli  incarichi  di  responsabile  di  struttura  di
progetto  non  puo'  superare  il  3%  degli  incarichi  di dirigenza
riferiti alle strutture permanenti  costituite  a  livello  centrale,
sempre  nel  rispetto  del limite massimo di cui al comma 6 dell'art.
24.
  4. I provvedimenti con i quali la Giunta  regionale  istituisce  le
strutture  di  progetto  vengono  inviati alla competente commissione
consiliare che deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla
relativa assegnazione.