Art. 15. Strutture di progetto 1. Le strutture di progetto di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) sono unita' organizzative istituite con provvedimento della Giunta regionale per la realizzazione di obiettivi di rilevante interesse regionale caratterizzati da interfunzionalita', unicita' e temporaneita'. 2. Il provvedimento con il quale la Giunta regionale istituisce una struttura di progetto e conferisce il relativo incarico dirigenziale, stabilisce: a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto; b) le risorse di personale, finanziarie e strumentali direttamente assegnate; c) i tempi di completamento del progetto, che comunque non puo' essere di durata superiore ai 24 mesi, prorogabili una sola volta per un periodo non superiore al 50% della durata iniziale; d) le modalita' di verifica dello stato di avanzamento; e) i collegamenti funzionali con le strutture permanenti e le modalita' di condivisione delle risorse; f) le attribuzioni e i poteri specifici del dirigente responsabile di progetto; g) le modalita' di rientro delle risorse umane nelle strutture permanenti; h) la direzione generale nel cui ambito viene istituita; i) il trattamento economico attribuito al dirigente responsabile in conformita' alle disposizioni di cui agli art. 16, comma 3 e art. 28. 3. Il numero degli incarichi di responsabile di struttura di progetto non puo' superare il 3% degli incarichi di dirigenza riferiti alle strutture permanenti costituite a livello centrale, sempre nel rispetto del limite massimo di cui al comma 6 dell'art. 24. 4. I provvedimenti con i quali la Giunta regionale istituisce le strutture di progetto vengono inviati alla competente commissione consiliare che deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla relativa assegnazione.