Art. 17.
             Competenze e poteri dei direttori generali
 
  1. I direttori generali, nell'ambito dell'incarico conferito:
   a) contribuiscono con proprie proposte all'elaborazione di  piani,
progetti o altri atti di competenza della Giunta regionale;
   b)  propongono  alla  Giunta regionale i programmi attuativi degli
obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie, e ne  coordinano
l'attuazione da parte delle strutture cui sono preposti;
   c)  adottano, nell'esercizio delle loro attribuzioni, gli atti che
impegnano   l'amministrazione   verso   l'esterno,   anche   mediante
l'esercizio  di  autonomi  poteri  di spesa e di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
   d) adottano, nell'ambito di criteri e  modalita'  definiti  e  per
quanto  di  competenza, gli atti di gestione del personale assegnato,
ivi compresa la valutazione delle  prestazioni  e  delle  conseguenti
proposte  relative  al trattamento economico variabile e all'adozione
delle  misure  in  materia  disciplinare,  in  conformita',   per   i
dirigenti,  alle  determinazioni  del  nucleo  di  valutazione di cui
all'art. 29;
   e)  curano,  nell'ambito  di  criteri  e  di  modalita'  definite,
l'organizzazione   del  lavoro  delle  strutture  di  competenza  ivi
compresa,   previo   esame   con   le    organizzazioni    sindacali,
l'articolazione   dell'orario   di   servizio  con  riferimento  alle
specifiche esigenze dell'utenza di riferimento;
   f) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli  stanziamenti  di
bilancio e, ove previsto, quelli di acquisizione delle entrate;
   g)  indicano  le  risorse  finanziarie che i dirigenti subordinati
possono impegnare in relazione alle competenze attribuite;
   h)  esercitano,  previa  diffida, il potere sostitutivo in caso di
inerzia dei dirigenti subordinati;
   i) propongono le costituzioni in giudizio e la resistenza a liti e
contenziosi attivi e passivi all'avvocatura regionale;
   l)  risolvono  eventuali  conflitti  di  competenza   tra   unita'
organizzative subordinate;
   m)  curano  le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli
atti di competenza.
  2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai direttori generali  sono
definitivi.  I provvedimenti di competenza dei direttori generali non
possono  essere  sottoposti  ad  avocazione  da  parte  della  Giunta
regionale  se  non per parti colari ragioni di necessita' ed urgenza,
che  devono  essere  adeguatamente  motivate  nel  provvedimento   di
avocazione.
  3.  Con  lo  stesso provvedimento di avocazione la Giunta regionale
individua  il   direttore   generale   competente   ad   assumere   i
provvedimenti conseguenti.