Art. 18.
                  Competenze e poteri dei dirigenti
 
  1.  I dirigenti, in relazione alle competenze loro attribuite e nel
rispetto degli indirizzi concordati con il direttore generale  o  con
il dirigente di livello sovraordinato:
   a)  provvedono  alla  direzione delle unita' organizzative e delle
attivita' cui sono preposti e  all'organizzazione  del  lavoro  e  la
gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate;
   b)  esercitano,  nei  limiti  delle risorse assegnate, i poteri di
spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate;
   c) adottano,  nell'ambito  delle  competenze  attribuite  e  delle
funzioni delegate dal direttore generale e/o dal dirigente di livello
sovraordinato,   gli   atti  che  impegnano  l'amministrazione  verso
l'esterno;
   d) verificano periodicamente l'efficacia e la produttivita'  delle
unita'  organizzative  assegnate,  analizzando  e controllando costi,
rendimenti e qualita' dell'azione amministrativa;
   e) formulano, in relazione al  personale  assegnato,  proposte  al
dirigente  di  livello  sovraordinato  in merito alla mobilita', alla
formazione, all'attribuzione  dei  trattamenti  economici  variabili,
alla  valutazione  delle  prestazioni,  nonche'  all'adozione di ogni
altra misura prevista dalla normativa vigente, garantendo il rispetto
del principio di parita' e di pari opportunita' tra uomini e donne.
  2. Gli atti e i  provvedimenti  dei  dirigenti,  nell'ambito  delle
rispettive competenze o funzioni delegate come specificato al comma 1
sono  definitivi.  Gli  atti  e i provvedimenti dei dirigenti possono
essere sottoposti ad avocazione da parte del dirigente  sovraordinato
e/o  da  direttore  generale  competente,  per particolari ragioni di
necessita' ed urgenza che devono essere  adeguatamente  motivate  nel
provvedimento di avocazione.