Art. 18. Competenze e poteri dei dirigenti 1. I dirigenti, in relazione alle competenze loro attribuite e nel rispetto degli indirizzi concordati con il direttore generale o con il dirigente di livello sovraordinato: a) provvedono alla direzione delle unita' organizzative e delle attivita' cui sono preposti e all'organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate; b) esercitano, nei limiti delle risorse assegnate, i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate; c) adottano, nell'ambito delle competenze attribuite e delle funzioni delegate dal direttore generale e/o dal dirigente di livello sovraordinato, gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; d) verificano periodicamente l'efficacia e la produttivita' delle unita' organizzative assegnate, analizzando e controllando costi, rendimenti e qualita' dell'azione amministrativa; e) formulano, in relazione al personale assegnato, proposte al dirigente di livello sovraordinato in merito alla mobilita', alla formazione, all'attribuzione dei trattamenti economici variabili, alla valutazione delle prestazioni, nonche' all'adozione di ogni altra misura prevista dalla normativa vigente, garantendo il rispetto del principio di parita' e di pari opportunita' tra uomini e donne. 2. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze o funzioni delegate come specificato al comma 1 sono definitivi. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti possono essere sottoposti ad avocazione da parte del dirigente sovraordinato e/o da direttore generale competente, per particolari ragioni di necessita' ed urgenza che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.