Art. 19. Rappresentanza e difesa dell'amministrazione regionale 1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'amministrazione regionale, avanti la magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, e' istituita l'avvocatura regionale. 2. L'avvocatura provvede in particolare: a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'amministrazione regionale; b) alla difesa in giudizio dell'amministrazione regionale; c) alla formulazione di proposte alla Giunta regionale, di concerto con i direttori generali competenti, circa l'opportunita' e/o necessita' di promuovere, resistere o abbandonare giudizi, anche formulando pareri e consulenze; d) a formulare alla Giunta regionale richieste e proposte in ordine all'eventuale affidamento di incarichi a legali esterni, quando questo si renda necessario con riferimento alla specificita' delle materie trattate o al livello della sede giurisdizionale, e quando i giudizi si svolgono fuori dalla circoscrizione del tribunale di Milano e del tribunale amministrativo della Lombardia. 3. La Giunta regionale, con apposito atto, provvede alla definizione di ulteriori funzioni, alla individuazione delle posizioni professionali necessarie, alla graduazione delle medesime posizioni, nonche' alla nomina dell'avvocato dirigente preposto quale responsabile all'avvocatura regionale.