Art. 19.
       Rappresentanza e difesa dell'amministrazione regionale
 
  1.    Per    la    rappresentanza   e   la   difesa   in   giudizio
dell'amministrazione regionale,  avanti  la  magistratura  ordinaria,
amministrativa e contabile, e' istituita l'avvocatura regionale.
  2. L'avvocatura provvede in particolare:
   a)   alla   tutela   legale   dei   diritti   e   degli  interessi
dell'amministrazione regionale;
   b) alla difesa in giudizio dell'amministrazione regionale;
   c)  alla  formulazione  di  proposte  alla  Giunta  regionale,  di
concerto  con  i  direttori generali competenti, circa l'opportunita'
e/o necessita' di promuovere, resistere o abbandonare giudizi,  anche
formulando pareri e consulenze;
   d)  a  formulare  alla  Giunta  regionale  richieste e proposte in
ordine all'eventuale  affidamento  di  incarichi  a  legali  esterni,
quando  questo  si renda necessario con riferimento alla specificita'
delle materie trattate o al livello  della  sede  giurisdizionale,  e
quando i giudizi si svolgono fuori dalla circoscrizione del tribunale
di Milano e del tribunale amministrativo della Lombardia.
  3.   La   Giunta   regionale,  con  apposito  atto,  provvede  alla
definizione  di  ulteriori  funzioni,   alla   individuazione   delle
posizioni  professionali  necessarie, alla graduazione delle medesime
posizioni, nonche' alla nomina dell'avvocato dirigente preposto quale
responsabile  all'avvocatura regionale.