Art. 2. Competenze degli organi di governo 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), competono in particolare alla Giunta regionale: a) la definizione degli obiettivi generali dell'azione della Giunta regionale, delle politiche da perseguire e dei risultati da raggiungere nelle varie aree di intervento, nonche' dei relativi vincoli di tempo e di costo; b) l'individuazione di progetti di rilevante interesse regionale finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici; c) la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita', ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche e strumentali, nonche' l'assegnazione di quote di bilancio alle diverse direzioni generali; d) l'individuazione delle modalita' di intervento, che possono realizzarsi anche congiuntamente, ricorrendo alle strutture regionali, agli enti locali, ad altri soggetti esterni pubblici e/o privati; e) l'approvazione delle indicazioni proposte dai direttori generali, ivi comprese quelle relative all'articolazione organizzativa delle corrispondenti direzioni generali; f) la verifica della rispondenza dell'attivita' gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti; g) il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative regionali e l'assunzione dei provvedimenti inerenti alla valutazione delle relative prestazioni; h) la cura dei rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, ferme restando le competenze proprie della dirigenza; i) la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra le direzioni generali; l) tutti i provvedimenti attuativi della presente legge che non siano espressamente posti in capo ai dirigenti. 2. Compete a ciascun componente della Giunta regionale garantire che l'attivita' della struttura di cui si avvale sia svolta in coerenza con i piani di lavoro della Giunta, con gli atti di programmazione strategica regionale e i relativi progetti, azioni ed interventi attuativi.