Art. 2.
                 Competenze degli organi di governo
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), competono
in particolare alla Giunta regionale:
   a)  la  definizione  degli  obiettivi  generali  dell'azione della
Giunta regionale, delle politiche da perseguire e  dei  risultati  da
raggiungere  nelle  varie  aree  di  intervento, nonche' dei relativi
vincoli di tempo e di costo;
   b) l'individuazione di progetti di rilevante  interesse  regionale
finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici;
   c)  la  quantificazione  delle  risorse  economico-finanziarie  da
destinare alle diverse finalita', ivi comprese quelle  relative  alle
risorse  umane, tecnologiche e strumentali, nonche' l'assegnazione di
quote di bilancio alle diverse direzioni generali;
   d) l'individuazione delle modalita'  di  intervento,  che  possono
realizzarsi   anche   congiuntamente,   ricorrendo   alle   strutture
regionali, agli enti locali, ad altri soggetti esterni  pubblici  e/o
privati;
   e)   l'approvazione   delle  indicazioni  proposte  dai  direttori
generali,   ivi   comprese    quelle    relative    all'articolazione
organizzativa delle corrispondenti direzioni generali;
   f)  la  verifica della rispondenza dell'attivita' gestionale e dei
risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti;
   g) il conferimento degli incarichi di  direzione  delle  strutture
organizzative  regionali  e  l'assunzione  dei provvedimenti inerenti
alla valutazione delle relative prestazioni;
   h) la cura dei rapporti esterni  ai  vari  livelli  istituzionali,
ferme restando le competenze proprie della dirigenza;
   i)  la  soluzione  di  eventuali  conflitti  di  competenza tra le
direzioni generali;
   l) tutti i provvedimenti attuativi della presente  legge  che  non
siano espressamente posti in capo ai dirigenti.
  2.  Compete  a  ciascun componente della Giunta regionale garantire
che l'attivita' della struttura  di  cui  si  avvale  sia  svolta  in
coerenza  con  i  piani  di  lavoro  della  Giunta,  con  gli atti di
programmazione strategica regionale e i relativi progetti, azioni  ed
interventi attuativi.