Art. 21. Segreterie dei componenti della Giunta 1. Il presidente, il vice presidente e gli assessori della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attivita' di segreteria, si avvalgono di specifiche unita' organizzative denominate segreterie. 2. Alle segreterie compete esclusivamente l'espletamento delle attivita' conseguenti alle funzioni attribuite al presidente, al vice presidente e agli assessori non riconducibili nell'ambito di competenze delle direzioni generali o di altre strutture organizzative della Giunta regionale. 3. La consistenza numerica di ciascuna delle segreterie di cui ai commi che precedono e' determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilita' complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonche' alle quote assegnate a ciascun componente della Giunta regionale. Detti stanziamenti, determinati con provvedimento della stessa Giunta, sono comprensivi di eventuali prestazioni straordinarie, del trattamento di missione, degli incentivi per la produttivita' e qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo. 4. L'importo massimo degli stanziamenti di cui al comma 3 da assegnare a ciascun componente della Giunta regionale e' determinato facendo riferimento ai costi corrispondenti alle posizioni di cui alla tabella sottoindicata, ivi comprendendo il personale di cui ai commi 6 e 7: Dirigente 8 q.f. 7 q.f. 6 q.f. Tot. - - - - - a) presidente 2 2 2 1 7 b) vice presidente 1 2 2 1 6 c) assessori 1 2 1 1 5 5. Per quanto concerne il trattamento economico delle posizioni dirigenziali individuate nella tabella di cui al comma 4, si assume quale parametro di riferimento la retribuzione media corrispondente ai dirigenti di ufficio. 6. Il personale addetto alle segreterie puo' essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero puo' essere assunto ai sensi del comma 7. Il conferimento dell'incarico di responsabile o componente delle segreterie a impiegati regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. 7. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi dei commi 4 e 5, il personale delle segreterie puo' essere assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato. Puo' essere altresi' assunto, a tempo determinato, personale esterno all'amministrazione regionale con attribuzioni di qualifica funzionale, prevista dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, riferita all'incarico conferito e con riconoscimento del corrispondente trattamento economico. 8. Il rapporto di lavoro delle unita' di cui ai commi 6 e 7, viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal presidente della Giunta regionale o da suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresi' che il rapporto di cui al presente comma puo' essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore e che ne ha proposto l'assunzione. 9. Le segreterie dei componenti della Giunta regionale di cui ai commi che precedono sono costituite con decreto del presidente della Giunta regionale, su proposta dei componenti della stessa; il provvedimento individua i responsabili delle rispettive segreterie.