Art. 21.
               Segreterie dei componenti della Giunta
 
  1. Il presidente, il vice presidente e gli assessori  della  Giunta
regionale,   per   lo   svolgimento  delle  rispettive  attivita'  di
segreteria,  si  avvalgono   di   specifiche   unita'   organizzative
denominate segreterie.
  2.  Alle  segreterie  compete  esclusivamente  l'espletamento delle
attivita' conseguenti alle funzioni attribuite al presidente, al vice
presidente  e  agli  assessori  non  riconducibili   nell'ambito   di
competenze   delle   direzioni   generali   o   di   altre  strutture
organizzative della Giunta regionale.
  3. La consistenza numerica di ciascuna delle segreterie di  cui  ai
commi  che  precedono e' determinata con riferimento ai limiti e alle
disponibilita'  complessive  di  bilancio  destinate  a  tale  scopo,
nonche'  alle  quote  assegnate  a  ciascun  componente  della Giunta
regionale.  Detti stanziamenti, determinati con  provvedimento  della
stessa    Giunta,   sono   comprensivi   di   eventuali   prestazioni
straordinarie, del trattamento di missione, degli  incentivi  per  la
produttivita' e qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo.
  4.  L'importo  massimo  degli  stanziamenti  di  cui  al comma 3 da
assegnare a ciascun componente della Giunta regionale e'  determinato
facendo  riferimento  ai  costi  corrispondenti alle posizioni di cui
alla tabella sottoindicata, ivi comprendendo il personale di  cui  ai
commi 6 e 7:
                  Dirigente   8 q.f.   7 q.f.   6 q.f.   Tot.
                      -         -        -        -       -
 a) presidente        2         2        2        1       7
 b) vice presidente   1         2        2        1       6
 c) assessori         1         2        1        1       5
  5.  Per  quanto  concerne  il trattamento economico delle posizioni
dirigenziali individuate nella tabella di cui al comma 4,  si  assume
quale  parametro  di riferimento la retribuzione media corrispondente
ai dirigenti di ufficio.
  6. Il personale addetto alle segreterie puo' essere individuato tra
gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali,
locali,  enti  ed  aziende  pubbliche,  ovvero puo' essere assunto ai
sensi del comma 7. Il conferimento dell'incarico  di  responsabile  o
componente  delle  segreterie a impiegati regionali determina il loro
collocamento in  aspettativa  senza  assegni  per  tutto  il  periodo
dell'incarico.  Il  periodo  di  aspettativa  e'  utile  ai  fini del
trattamento di  quiescenza  e  di  previdenza  e  dell'anzianita'  di
servizio.
  7. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi dei commi
4  e  5,  il  personale  delle  segreterie  puo'  essere  assunto con
contratto  di  diritto  privato  a  tempo  determinato.  Puo'  essere
altresi'    assunto,   a   tempo   determinato,   personale   esterno
all'amministrazione   regionale   con   attribuzioni   di   qualifica
funzionale,   prevista  dalla  normativa  vigente  per  i  dipendenti
regionali, riferita all'incarico conferito e con  riconoscimento  del
corrispondente trattamento economico.
  8.  Il rapporto di lavoro delle unita' di cui ai commi 6 e 7, viene
costituito  con  la  sottoscrizione,  anteriormente  alla  presa   di
servizio   presso   la   segreteria,   del   contratto   individuale,
sottoscritto  per  l'amministrazione  dal  presidente  della   Giunta
regionale  o  da  suo  delegato.  Il contratto individuale stabilisce
altresi' che il rapporto di cui al presente comma puo' essere risolto
in qualsiasi momento  e  cessa,  in  ogni  caso,  con  la  cessazione
dell'incarico dell'amministratore e che ne ha proposto l'assunzione.
  9.  Le  segreterie  dei componenti della Giunta regionale di cui ai
commi che precedono sono costituite con decreto del presidente  della
Giunta  regionale,  su  proposta  dei  componenti  della  stessa;  il
provvedimento individua i responsabili delle rispettive segreterie.