Art. 22.
            Semplificazione dell'attivita' amministrativa
 
  1. Ai dirigenti, nell'ambito delle relative competenze, fa capo  la
responsabilita'     della     semplificazione     delle    procedure,
dell'introduzione  di  strumenti  atti  a  garantire  i  diritti  dei
cittadini in materia di accesso alle informazioni, autocertificazione
e partecipazione, nel rispetto dei tempi.
  2.  Qualora  sia  necessario  o  opportuno  acquisire  il  parere o
particolari prescrizioni  da  parte  di  altre  unita'  organizzative
interne  all'amministrazione  regionale, il coordinatore del comitato
di coordinamento di cui all'art.   14 e  ciascun  direttore  generale
possono  indire  apposite  conferenze  di servizi, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  qualora  lo
richiedano  obiettivi di snellezza amministrativa per adempimenti dei
rispettivi settori.
  3. Le determinazioni assunte dalle conferenze di servizi di cui  al
comma  2  vengono  verbalizzate e assumono il carattere di parere, di
proposta o provvedimento definitivo.
  4. Con provvedimento della Giunta  regionale  vengono  definite  le
modalita'  e  gli  strumenti  per  assicurare la massima circolazione
delle informazioni nell'ambito delle strutture della Giunta regionale
e nei rapporti  con  gli  enti  locali  che  operano  sul  territorio
regionale.
  5.  La Giunta regionale stabilisce le modalita' e gli strumenti per
rimuovere ostacoli ed inerzie, o  comportamenti  difformi  da  quanto
previsto  dal presente articolo, anche stabilendo specifiche sanzioni
di  tipo  disciplinare  ed   economico   a   carico   dei   dirigenti
responsabili.