Art. 22. Semplificazione dell'attivita' amministrativa 1. Ai dirigenti, nell'ambito delle relative competenze, fa capo la responsabilita' della semplificazione delle procedure, dell'introduzione di strumenti atti a garantire i diritti dei cittadini in materia di accesso alle informazioni, autocertificazione e partecipazione, nel rispetto dei tempi. 2. Qualora sia necessario o opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di altre unita' organizzative interne all'amministrazione regionale, il coordinatore del comitato di coordinamento di cui all'art. 14 e ciascun direttore generale possono indire apposite conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora lo richiedano obiettivi di snellezza amministrativa per adempimenti dei rispettivi settori. 3. Le determinazioni assunte dalle conferenze di servizi di cui al comma 2 vengono verbalizzate e assumono il carattere di parere, di proposta o provvedimento definitivo. 4. Con provvedimento della Giunta regionale vengono definite le modalita' e gli strumenti per assicurare la massima circolazione delle informazioni nell'ambito delle strutture della Giunta regionale e nei rapporti con gli enti locali che operano sul territorio regionale. 5. La Giunta regionale stabilisce le modalita' e gli strumenti per rimuovere ostacoli ed inerzie, o comportamenti difformi da quanto previsto dal presente articolo, anche stabilendo specifiche sanzioni di tipo disciplinare ed economico a carico dei dirigenti responsabili.