Art. 23.
                          Pari opportunita'
 
  1.  La  Regione  garantisce  pari  opportunita'  tra uomini e donne
nell'accesso, nello sviluppo professionale e  nel  trattamento  della
dirigenza.
  2.  Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi previsti dal comma 1,
nonche' di quelli esplicitati nell'art. 17 della legge  regionale  10
marzo   1995,   n.   10  "Revisione  dell'ordinamento  del  personale
regionale", e' istituito il comitato per le pari opportunita'  i  cui
compiti  e  la  cui  composizione  sono specificati con provvedimento
della Giunta regionale.
  3. Il comitato per le  pari  opportunita'  e'  composto,  in  forma
paritetica,  da rappresentanti dell'amministrazione regionale, di cui
almeno  uno  designato  dall'ufficio  di  presidenza  del   consiglio
regionale,    e    delle    organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative  ed  e'  presieduto  dal  componente   della   Giunta
regionale  competente  in  materia di organizzazione e personale. Nel
designare i  propri  rappresentanti,  l'amministrazione  tiene  conto
dell'esperienza   professionale   acquisita   nel  campo  delle  pari
opportunita'.
  4. Al comitato per le pari opportunita' compete  la  promozione  di
iniziative   volte   ad  attuare  i  principi  contenuti  negli  atti
comunitari per l'affermazione sul lavoro delle pari  opportunita'  ed
in   particolare   per   superare  quegli  atteggiamenti  che  recano
pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti di lavoro.
  5. Il comitato per le pari  opportunita'  puo'  avvalersi,  per  lo
svolgimento   delle   proprie   attivita',   di  esperti  di  provata
qualificazione ed esperienza in  materia  di  pari  opportunita'.  Il
comitato  collabora  con  gli  organismi  di parita' istituiti per il
conseguimento degli obiettivi piu' generali  in  materia  di  parita'
stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
  6. La legge di approvazione del bilancio stabilisce l'entita' dello
specifico  capitolo  di  spesa  istituito  per il conseguimento degli
obiettivi di cui ai commi che precedono e per il funzionamento  dello
stesso comitato.
  7.  L'art. 17, comma 3, della legge regionale 10 marzo 1995, n.  10
e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "3. La Giunta regionale e l'ufficio  di  presidenza  del  consiglio
regionale   consultano   preventivamente  il  comitato  per  le  pari
opportunita' sulle tematiche generali  che  incidono  sulla  qualita'
dell'ambiente    di    lavoro,   sull'organizzazione   dell'attivita'
lavorativa,  nonche'  sugli  interventi  che   concretizzano   azioni
positive  a  favore  delle lavoratrici con particolare riferimento al
reale conseguimento di condizioni di pari opportunita' in ordine agli
accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative".