Art. 23. Pari opportunita' 1. La Regione garantisce pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza. 2. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, nonche' di quelli esplicitati nell'art. 17 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 "Revisione dell'ordinamento del personale regionale", e' istituito il comitato per le pari opportunita' i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale. 3. Il comitato per le pari opportunita' e' composto, in forma paritetica, da rappresentanti dell'amministrazione regionale, di cui almeno uno designato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed e' presieduto dal componente della Giunta regionale competente in materia di organizzazione e personale. Nel designare i propri rappresentanti, l'amministrazione tiene conto dell'esperienza professionale acquisita nel campo delle pari opportunita'. 4. Al comitato per le pari opportunita' compete la promozione di iniziative volte ad attuare i principi contenuti negli atti comunitari per l'affermazione sul lavoro delle pari opportunita' ed in particolare per superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti di lavoro. 5. Il comitato per le pari opportunita' puo' avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attivita', di esperti di provata qualificazione ed esperienza in materia di pari opportunita'. Il comitato collabora con gli organismi di parita' istituiti per il conseguimento degli obiettivi piu' generali in materia di parita' stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. 6. La legge di approvazione del bilancio stabilisce l'entita' dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi che precedono e per il funzionamento dello stesso comitato. 7. L'art. 17, comma 3, della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 e' abrogato e sostituito dal seguente: "3. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale consultano preventivamente il comitato per le pari opportunita' sulle tematiche generali che incidono sulla qualita' dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attivita' lavorativa, nonche' sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunita' in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative".