Art. 24.
                       Qualifica dirigenziale
 
  1.  La  dirigenza  regionale  e'  ordinata  nell'unica qualifica di
dirigente ed e' articolata secondo criteri di omogeneita' di funzioni
e di graduazione delle responsabilita' e dei poteri.
  2. Ai dirigenti sono affidate,  secondo  le  norme  della  presente
legge:
   a) funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti;
   b) funzioni di direzione di strutture temporanee;
   c) funzioni ispettive e di vigilanza;
   d) funzioni specialistiche, ad elevato contenuto professionale.
  3.  Con  riferimento  alle  strutture  organizzative  permanenti  e
temporanee, i dirigenti esplicano le funzioni di:
   a) strutture permanenti:
    a.1 direttore generale;
    a.2 direttore di  funzione  specialistica  ad  elevato  contenuto
professionale;
    a.3 dirigenti di servizio;
    a.4 dirigenti di ufficio;
   b) strutture temporanee:
    b.1 direttore di progetto;
    b.2 dirigente di funzione ispettiva e di vigilanza.
  4.  Limitatamente alla durata, dell'incarico, ciascun dirigente con
responsabilita' di direzione di una struttura organizzativa o  di  un
progetto  e' sovraordinato agli altri dirigenti che fanno parte della
stessa struttura.
  5. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al  comma  2  e'
istituito  l'Albo dei dirigenti della Giunta regionale. Il possesso e
l'acquisizione della qualifica dirigenziale comporta  automaticamente
l'iscrizione  all'Albo.  La  Giunta  regionale,  con provvedimento da
assumersi entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,    stabilisce  le modalita' per l'articolazione e la
gestione dell'Albo.
  6. L'organico complessivo della  dirigenza  delle  strutture  della
Giunta regionale e' contenuto nel limite di 390 unita'.