Art. 24. Qualifica dirigenziale 1. La dirigenza regionale e' ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed e' articolata secondo criteri di omogeneita' di funzioni e di graduazione delle responsabilita' e dei poteri. 2. Ai dirigenti sono affidate, secondo le norme della presente legge: a) funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti; b) funzioni di direzione di strutture temporanee; c) funzioni ispettive e di vigilanza; d) funzioni specialistiche, ad elevato contenuto professionale. 3. Con riferimento alle strutture organizzative permanenti e temporanee, i dirigenti esplicano le funzioni di: a) strutture permanenti: a.1 direttore generale; a.2 direttore di funzione specialistica ad elevato contenuto professionale; a.3 dirigenti di servizio; a.4 dirigenti di ufficio; b) strutture temporanee: b.1 direttore di progetto; b.2 dirigente di funzione ispettiva e di vigilanza. 4. Limitatamente alla durata, dell'incarico, ciascun dirigente con responsabilita' di direzione di una struttura organizzativa o di un progetto e' sovraordinato agli altri dirigenti che fanno parte della stessa struttura. 5. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al comma 2 e' istituito l'Albo dei dirigenti della Giunta regionale. Il possesso e l'acquisizione della qualifica dirigenziale comporta automaticamente l'iscrizione all'Albo. La Giunta regionale, con provvedimento da assumersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' per l'articolazione e la gestione dell'Albo. 6. L'organico complessivo della dirigenza delle strutture della Giunta regionale e' contenuto nel limite di 390 unita'.