Art. 25.
                 Accesso alla qualifica di dirigente
 
  1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:
   a) per concorso per titoli ed esami;
   b) per corso-concorso.
  Le  modalita' e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a
valutare i candidati sul piano delle conoscenze professionali,  delle
tecniche  di  gestione  e  delle  capacita' direzionali riferite alle
posizioni da coprire.
  2. Con deliberazione-quadro adottata dalla Giunta regionale vengono
definite  le  procedure,  gli  adempimenti  riferibili  alle  diverse
modalita'  di  accesso,  nonche'  la  composizione  delle commissioni
selezionatrici, in analogia a quanto previsto dall'art. 7,  comma  2,
della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10.
  3. La modalita' di accesso e' definita, in relazione alle posizioni
da  coprire,  con  provvedimento  della Giunta regionale, su proposta
dell'assessore competente in materia di personale.  Le  modalita'  di
cui  al  presente  comma devono garantire il rispetto dei principi di
imparzialita' e di pari opportunita'.
  4. Con lo stesso  provvedimento  di  cui  al  comma  3,  la  Giunta
regionale  definisce  i  requisiti per l'accesso sia dall'interno che
dall'esterno, che in ogni caso devono prevedere:
   a) il possesso del diploma di laurea;
   b)  cinque  anni  di  comprovata  esperienza  professionale  nella
pubblica  amministrazione,  in  enti  di  diritto  pubblico o aziende
pubbliche  o  private,  maturati  in  qualifica  corrispondente,  per
contenuto,  grado  di  autonomia  e  responsabilita',  alla qualifica
immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
  5. Il diploma di laurea richiesto deve essere  attinente  al  posto
messo  a  concorso  e l'attinenza deve essere correlata all'effettiva
vacanza di una o piu' posizioni dirigenziali da ricoprire.