Art. 26.
               Conferimento di incarichi dirigenziali
 
  Per il conferimento degli incarichi  di  funzione  dirigenziale  si
tiene conto:
   a) delle attitudini, delle capacita' e dei requisiti professionali
del singolo dirigente;
   b) dei risultati conseguiti in precedenza;
   c) dei curricula professionali.
  2.  Gli  incarichi  dei  dirigenti  di  servizio  e  dei  dirigenti
d'ufficio vengono attribuiti con provvedimenti della Giunta regionale
su proposta dell'assessore competente in  materia  di  personale,  di
concerto  con  gli  altri  componenti  della Giunta in relazione agli
incarichi assessorili.   I suddetti provvedimenti  sono  istruiti  su
iniziativa  dei rispettivi direttori generali, sentiti i dirigenti di
servizio per la nomina dei dirigenti d'ufficio.
  3. Alle strutture di cui all'art. 10, comma 1 lett. a) e'  preposto
un direttore generale.
  4.  L'incarico  di direttore generale e' conferito con contratto di
diritto privato di durata non superiore a cinque anni,  eventualmente
rinnovabile  una  sola volta per la medesima direzione generale; puo'
essere  attribuito  anche  a  persone   esterne   all'amministrazione
regionale.    Il  contratto  stabilisce  il trattamento economico con
riferimento all'entita' prevista dal comma 6 dell'art. 28, nonche'  i
casi  di  risoluzione  anticipata  del  rapporto.  In  ogni  caso, il
contratto  deve  prevedere  la   facolta'   di   recesso   da   parte
dell'amministrazione  regionale  con la cessazione dalla carica della
Giunta  regionale  che  ha  conferito  l'incarico  o   dell'assessore
preposto alla direzione generale interessata.
  5.  L'incarico  di  direttore  generale e' attribuito a persone che
siano in possesso del diploma di laurea.
  6.  Gli  elementi  negoziali  essenziali  di  tale  contratto,  ivi
comprese  le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati con
apposito provvedimento della Giunta regionale.
  7.  Salvo  quanto  previsto dal comma  4, si applicano al direttore
generale le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro
per i dirigenti regionali.
  8. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a  dirigenti
regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni
per  tutto  il  periodo  dell'incarico.  Il periodo di aspettativa e'
utile  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e   previdenza   e
dell'anzianita' di servizio.
  9.  L'incarico di direttore generale e' incompatibile con quello di
membro del consiglio e della Giunta delle  regioni,  delle  province,
dei  comuni,  delle  comunita'  montane, degli organi delle U.S.S.L.,
nonche' di membro del Parlamento.
  10. Fermo restando il vincolo numerico di cui al comma 6  dell'art.
24,  gli  incarichi  di  funzione  dirigenziale  diversi da quelli di
direzione  generale  possono  essere  conferiti  anche   ad   esterni
all'amministrazione  regionale, sino ad una percentuale del 15% delle
relative posizioni, con contratti a termine  di  diritto  privato  di
durata  non  superiore  a  cinque  anni  e  rinnovabili.  I requisiti
richiesti sono il possesso di laurea ed un'esperienza quinquennale in
qualifiche dirigenziali, con  specifica  esperienza  nelle  attivita'
attinenti alla posizione da ricoprire. Non possono essere assunti con
contratti  a  termine,  per  gli  incarichi di cui al presente comma,
impiegati regionali cessati per dimissioni, licenziamento,  decadenza
o collocamento in quiescenza.