Art. 26. Conferimento di incarichi dirigenziali Per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale si tiene conto: a) delle attitudini, delle capacita' e dei requisiti professionali del singolo dirigente; b) dei risultati conseguiti in precedenza; c) dei curricula professionali. 2. Gli incarichi dei dirigenti di servizio e dei dirigenti d'ufficio vengono attribuiti con provvedimenti della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di personale, di concerto con gli altri componenti della Giunta in relazione agli incarichi assessorili. I suddetti provvedimenti sono istruiti su iniziativa dei rispettivi direttori generali, sentiti i dirigenti di servizio per la nomina dei dirigenti d'ufficio. 3. Alle strutture di cui all'art. 10, comma 1 lett. a) e' preposto un direttore generale. 4. L'incarico di direttore generale e' conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabile una sola volta per la medesima direzione generale; puo' essere attribuito anche a persone esterne all'amministrazione regionale. Il contratto stabilisce il trattamento economico con riferimento all'entita' prevista dal comma 6 dell'art. 28, nonche' i casi di risoluzione anticipata del rapporto. In ogni caso, il contratto deve prevedere la facolta' di recesso da parte dell'amministrazione regionale con la cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico o dell'assessore preposto alla direzione generale interessata. 5. L'incarico di direttore generale e' attribuito a persone che siano in possesso del diploma di laurea. 6. Gli elementi negoziali essenziali di tale contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale. 7. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al direttore generale le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti regionali. 8. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianita' di servizio. 9. L'incarico di direttore generale e' incompatibile con quello di membro del consiglio e della Giunta delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli organi delle U.S.S.L., nonche' di membro del Parlamento. 10. Fermo restando il vincolo numerico di cui al comma 6 dell'art. 24, gli incarichi di funzione dirigenziale diversi da quelli di direzione generale possono essere conferiti anche ad esterni all'amministrazione regionale, sino ad una percentuale del 15% delle relative posizioni, con contratti a termine di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabili. I requisiti richiesti sono il possesso di laurea ed un'esperienza quinquennale in qualifiche dirigenziali, con specifica esperienza nelle attivita' attinenti alla posizione da ricoprire. Non possono essere assunti con contratti a termine, per gli incarichi di cui al presente comma, impiegati regionali cessati per dimissioni, licenziamento, decadenza o collocamento in quiescenza.