Art. 27.
                       Mobilita' dei dirigenti
 
  1.  La  rotazione  degli incarichi costituisce principio ispiratore
della politica gestionale della dirigenza e pertanto  per  soddisfare
le  esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione, nonche'
per favorirne l'accrescimento professionale, ai dirigenti si  applica
la piu' ampia mobilita'. Di norma i dirigenti non possono dirigere la
stessa struttura organizzativa per un periodo superiore a dieci anni.
  2.  La  Giunta  regionale, in presenza di vacanze di organico e per
l'affidamento    di    incarichi     di     particolare     contenuto
tecnico-specialistico o per particolari progetti temporanei, sempre a
contenuto tecnico-specialistico, puo' avvalersi, dopo aver esperito i
tentativi  di  conferimento  di  incarico  a  dirigenti  interni,  su
proposta delle  direzioni  interessate,  di  dirigenti  comandati  da
amministrazioni  statali  e  da altri enti pubblici. Tale fattispecie
non e' applicabile per l'incarico di direttore generale.
  3. Analogamente i  dirigenti  regionali  possono  essere  comandati
presso  le  amministrazioni  di  cui  al  comma  2, previa intesa con
l'amministrazione ricevente,  ad  eccezione  dei  casi  di  mobilita'
esterna  conseguente  ai  provvedimenti di attribuzione di deleghe di
funzioni agli enti locali.