Art. 27. Mobilita' dei dirigenti 1. La rotazione degli incarichi costituisce principio ispiratore della politica gestionale della dirigenza e pertanto per soddisfare le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione, nonche' per favorirne l'accrescimento professionale, ai dirigenti si applica la piu' ampia mobilita'. Di norma i dirigenti non possono dirigere la stessa struttura organizzativa per un periodo superiore a dieci anni. 2. La Giunta regionale, in presenza di vacanze di organico e per l'affidamento di incarichi di particolare contenuto tecnico-specialistico o per particolari progetti temporanei, sempre a contenuto tecnico-specialistico, puo' avvalersi, dopo aver esperito i tentativi di conferimento di incarico a dirigenti interni, su proposta delle direzioni interessate, di dirigenti comandati da amministrazioni statali e da altri enti pubblici. Tale fattispecie non e' applicabile per l'incarico di direttore generale. 3. Analogamente i dirigenti regionali possono essere comandati presso le amministrazioni di cui al comma 2, previa intesa con l'amministrazione ricevente, ad eccezione dei casi di mobilita' esterna conseguente ai provvedimenti di attribuzione di deleghe di funzioni agli enti locali.