Art. 29. Sistema di valutazione 1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione della retribuzione di risultato prevista dall'art. 28, comma 2, lett. c). 2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e inoltre: a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli organi di governo; b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati; c) della efficace gestione, delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacita' di innovazione. 3. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attivita' si e' svolta, e di eventuali vincoli e variazioni intervenute nella disponibilita' di risorse. 4. Con provvedimento della Giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento delle direzioni generali, vengono definite le modalita', i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti. 5. La valutazione delle prestazioni e' effettuata da un apposito nucleo nominato dalla Giunta regionale composta da cinque membri, di cui due direttori generali e tre esperti esterni all'amministrazione regionale, particolarmente esperti in materia di valutazione del personale. Lo stesso provvedimento stabilisce la durata in carica del nucleo di valutazione e ne individua il presidente. 6. Per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti cui non siano affidate funzioni di direzioni generali, il nucleo di valutazione acquisisce previamente indicazioni dai rispettivi direttori generali. 7. Le valutazioni sono comunicate in forma scritta agli interessati, che entro trenta giorni possono inoltrare al nucleo di valutazione proprie controdeduzioni scritte debitamente motivate. 8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 6, la valutazione negativa della prestazione dei dirigenti e dei direttori generali puo' comportare, con riferimento alla gravita' della causa o del motivo a supporto della valutazione medesima, la risoluzione anticipata del contratto. 9. Le modalita' e gli effetti, anche economici, di cui al comma 7, sono regolati dal contratto individuale per i direttori generali e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli altri dirigenti.