Art. 29.
                       Sistema di valutazione
 
  1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale
ai  fini  dello  sviluppo  professionale,   dell'attribuzione   degli
incarichi   e   dell'attribuzione  della  retribuzione  di  risultato
prevista dall'art.  28, comma 2, lett. c).
  2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione  si
tiene  conto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro e inoltre:
   a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi
definiti dagli organi di governo;
   b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
   c) della efficace gestione, delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali assegnate e della connessa capacita' di innovazione.
  3.  La  valutazione  tiene  conto delle condizioni organizzative ed
ambientali in cui l'attivita' si e' svolta, e di eventuali vincoli  e
variazioni intervenute nella disponibilita' di risorse.
  4. Con provvedimento della Giunta regionale, sentito il comitato di
coordinamento   delle   direzioni   generali,   vengono  definite  le
modalita', i tempi e gli altri adempimenti relativi alla  valutazione
delle prestazioni dei dirigenti.
  5.  La  valutazione  delle prestazioni e' effettuata da un apposito
nucleo nominato dalla Giunta regionale composta da cinque membri,  di
cui  due direttori generali e tre esperti esterni all'amministrazione
regionale, particolarmente esperti  in  materia  di  valutazione  del
personale. Lo stesso provvedimento stabilisce la durata in carica del
nucleo di valutazione e ne individua il presidente.
  6. Per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti cui non siano
affidate  funzioni  di  direzioni  generali, il nucleo di valutazione
acquisisce previamente indicazioni dai rispettivi direttori generali.
  7.  Le  valutazioni  sono  comunicate   in   forma   scritta   agli
interessati,  che  entro trenta giorni possono inoltrare al nucleo di
valutazione proprie controdeduzioni scritte debitamente motivate.
  8. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  20,  comma  6,  la
valutazione  negativa della prestazione dei dirigenti e dei direttori
generali puo' comportare, con riferimento alla gravita' della causa o
del motivo a supporto  della  valutazione  medesima,  la  risoluzione
anticipata del contratto.
  9.  Le modalita' e gli effetti, anche economici, di cui al comma 7,
sono regolati dal contratto individuale per i  direttori  generali  e
dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli altri dirigenti.