Art. 3.
                     Competenze della dirigenza
 
  1.   Compete   alla   dirigenza   supportare  la  Giunta  regionale
nell'assolvimento   dei   suoi   compiti   istituzionali,    mediante
l'elaborazione di programmi, di proposte e di schemi di provvedimenti
amministrativi  e  legislativi  e  assicurare  la realizzazione degli
obiettivi, delle politiche e dei progetti di cui all'art. 2.
  2. Costituiscono attribuzioni della dirigenza:
   a)  la  gestione  finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa  delle
strutture  e  delle attivita' cui e' preposta, compresa l'adozione di
tutti gli  atti  che  impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,
mediante  l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo;
   b)  la  direzione  delle  strutture  organizzative  assegnate,  la
verifica  dei  risultati  ed  il  controllo dei tempi, dei costi, dei
rendimenti e della qualita' dell'attivita' amministrativa;
   c)   lo   studio   delle   problematiche   di   natura  giuridico-
amministrativa, economico-sociale, tecnico-scientifica attinenti alle
materie di competenza, nonche' l'elaborazione di  relazioni,  pareri,
proposte;
   d)  il  compito  di  rappresentare  elementi  di  conoscenza  e di
valutazione, utili per l'assunzione delle decisioni e la formulazione
di  programmi,  anche  alternativi,  per  il   raggiungimento   degli
obiettivi  e  dei  risultati  concordati, agli organi di governo o ai
dirigenti sovraordinati;
   e) la responsabilita' di procedimenti amministrativi ivi  compresi
quelli  relativi  agli  appalti  e  ai  concorsi, la presidenza delle
relative commissioni e la stipulazione dei contratti.
  3. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi.