Art. 3. Competenze della dirigenza 1. Compete alla dirigenza supportare la Giunta regionale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, mediante l'elaborazione di programmi, di proposte e di schemi di provvedimenti amministrativi e legislativi e assicurare la realizzazione degli obiettivi, delle politiche e dei progetti di cui all'art. 2. 2. Costituiscono attribuzioni della dirigenza: a) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle strutture e delle attivita' cui e' preposta, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; b) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati ed il controllo dei tempi, dei costi, dei rendimenti e della qualita' dell'attivita' amministrativa; c) lo studio delle problematiche di natura giuridico- amministrativa, economico-sociale, tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza, nonche' l'elaborazione di relazioni, pareri, proposte; d) il compito di rappresentare elementi di conoscenza e di valutazione, utili per l'assunzione delle decisioni e la formulazione di programmi, anche alternativi, per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati, agli organi di governo o ai dirigenti sovraordinati; e) la responsabilita' di procedimenti amministrativi ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, la presidenza delle relative commissioni e la stipulazione dei contratti. 3. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi.