Art. 31.
                     Sostituzione dei dirigenti
 
  1. In caso di assenza o di impedimento di un direttore generale, le
relative  funzioni  sono  affidate,  con  provvedimento  della Giunta
regionale, ad altro dirigente provvisto di professionalita', adeguata
all'incarico. Con  il  medesimo  provvedimento  la  Giunta  regionale
stabilisce    il    trattamento    corrispondente    alla    funzione
temporaneamente attribuita.   Detto trattamento sara'  corrisposto  a
titolo  di  assegno personale non pensionabile e l'entita' non potra'
essere superiore alla differenza tra  il  trattamento  economico  del
direttore sostituito e quello in godimento.
  2.  In caso di assenza o di impedimento di un dirigente le relative
funzioni   sono   conferite   ad   altro    dirigente    individuato,
preferibilmente  nell'ambito  della  medesima  struttura,  secondo le
modalita' previste dalla presente legge.
  3. Per assenze di breve  durata,  non  superiori  a  trenta  giorni
nell'arco  dell'anno  solare,  gli  incarichi  di cui al comma 1 sono
automaticamente  conferiti  al  dirigente   del   servizio   indicato
all'inizio   di  ogni  anno  da  ciascun  direttore;  non  comportano
attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi.
  4. Nei casi di aspettativa superiore ai  sei  mesi  previsti  dalla
normativa  vigente e con l'esclusione di quanto stabilito dalla legge
30 dicembre 1971, n. 1204 "Tutela delle lavoratrici madri" durante il
periodo di  astensione  obbligatoria,  la  titolarita'  del  relativo
incarico   viene  assegnata  ad  altro  dirigente.  Il  dirigente  in
aspettativa mantiene il diritto alla qualifica  e  al  corrispondente
trattamento  economico.  Alla cessazione dell'aspettativa allo stesso
dirigente viene assegnato un nuovo  incarico  equipollente  a  quello
precedentemente    ricoperto,    tenuto   conto   delle   competenze,
dell'esperienza e delle esigenze organizzative.