Art. 32.
           Estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti
 
  1.  La  cessazione  del  rapporto  di  lavoro dei dirigenti a tempo
indeterminato, superato il periodo di prova, ha luogo:
   a) al compimento del limite massimo di eta'  o  al  raggiungimento
dell'anzianita'  massima  di  servizio  previsti  dalle  disposizioni
vigenti;
   b) per recesso del dirigente;
   c) per recesso dell'amministrazione.
  2. Il rapporto di lavoro  a  tempo  determinato  dei  dirigenti  si
estingue  secondo  quanto disposto dai singoli contratti individuali.
In ogni caso il contratto deve prevedere la facolta'  di  recesso  da
parte  dell'amministrazione  regionale con la cessazione dalla carica
della Giunta regionale che ha conferito l'incarico.