Art. 32. Estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti 1. La cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, ha luogo: a) al compimento del limite massimo di eta' o al raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio previsti dalle disposizioni vigenti; b) per recesso del dirigente; c) per recesso dell'amministrazione. 2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti si estingue secondo quanto disposto dai singoli contratti individuali. In ogni caso il contratto deve prevedere la facolta' di recesso da parte dell'amministrazione regionale con la cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico.