Art. 33. Norma transitoria per l'accesso alla dirigenza 1. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre due anni dalla entrata in vigore della stessa, il 60% dei posti vacanti della qualifica di dirigente, il cui organico e' determinato ai sensi del comma 6 dell'art. 24, e' coperto mediante concorso interno per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo appartenente alla VII e VIII qualifica funzionale in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, alternativamente dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea e cinque anni di anzianita' nelle qualifiche VII e VIII; b) diploma di maturita' e nove anni di anzianita' nella qualifica VIII. 2. Con specifico provvedimento della Giunta regionale, vengono stabiliti i profili professionali, messi a concorso, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni di concorso nonche' le materie oggetto delle prove. 3. Le procedure di cui all'art. 26, comma 10, sono attivate dopo l'esperimento del concorso interno di cui al comma 1.