Art. 33.
           Norma transitoria per l'accesso alla dirigenza
 
  1. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque  entro
e non oltre due anni dalla entrata in vigore della stessa, il 60% dei
posti  vacanti  della  qualifica  di  dirigente,  il  cui organico e'
determinato ai sensi del comma 6 dell'art. 24,  e'  coperto  mediante
concorso interno per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo
appartenente  alla  VII e VIII qualifica funzionale in possesso, alla
data di entrata in vigore della presente legge, alternativamente  dei
seguenti requisiti:
   a)  diploma di laurea e cinque anni di anzianita' nelle qualifiche
VII e VIII;
   b) diploma di maturita' e nove anni di anzianita' nella  qualifica
VIII.
  2.  Con  specifico  provvedimento  della  Giunta regionale, vengono
stabiliti  i  profili  professionali,  messi  a  concorso,  i  titoli
valutabili,  la composizione delle commissioni di concorso nonche' le
materie oggetto delle prove.
  3. Le procedure di cui all'art. 26, comma 10,  sono  attivate  dopo
l'esperimento del concorso interno di cui al comma 1.