Art. 34.
           Prima attivazione della struttura organizzativa
 
  1.  Entro  60  giorni  dall'avvenuta  costituzione  delle direzioni
generali di cui all'art. 13, la Giunta regionale provvede:
   a) a conferire l'incarico di direttore generale;
   b)  a  stabilire  i  tempi  per  la  definizione  delle  strutture
organizzative  e  dei  relativi  organici,  che comunque non potranno
protrarsi oltre i 60 giorni dalla  nomina  dei  rispettivi  direttori
generali.
  2.   Il  personale  della  prima  e  seconda  qualifica  funzionale
dirigenziale  cosi'  come  disciplinata  dalla   vigente   normativa,
conserva "ad personam" le rispettive qualifiche fino all'adozione, da
parte della Giunta regionale, dei provvedimenti di attribuzione della
nuova qualifica di dirigente di cui all'art. 24.
  3.  A seguito della prima attribuzione degli incarichi dirigenziali
previsti nella struttura organizzativa, i  dirigenti  della  prima  e
seconda qualifica dirigenziale sono inquadrati nella qualifica unica.
  4.  I  dirigenti conservano il trattamento economico complessivo in
godimento alla data di entrata in vigore della  presente  legge  fino
all'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 16.
  5.  Sino  all'approvazione  del  provvedimento  di  cui  al comma 2
dell'art.    16  la  graduazione  delle  posizioni  dirigenziali   fa
riferimento  esclusivamente  all'articolazione  di  cui all'art.   10
anche per quanto concerne gli aspetti retributivi.