Art. 35.
      Cessazione degli incarichi professionali e di consulenza
 
  1. Gli incarichi professionali e di consulenza di cui all'art.
 7, commi 2 e 5 e all'art.  12,  comma  5  cessano,  fatta  salva  la
possibilita'  di  procedere  con specifico provvedimento della Giunta
regionale alla loro conferma, con le dimissioni del componente  della
Giunta  regionale  che  le ha proposte o con la decadenza dell'intera
Giunta regionale per  fine  mandato  o  per  le  situazioni  previste
dall'art. 31 dello Statuto.