Art. 35. Cessazione degli incarichi professionali e di consulenza 1. Gli incarichi professionali e di consulenza di cui all'art. 7, commi 2 e 5 e all'art. 12, comma 5 cessano, fatta salva la possibilita' di procedere con specifico provvedimento della Giunta regionale alla loro conferma, con le dimissioni del componente della Giunta regionale che le ha proposte o con la decadenza dell'intera Giunta regionale per fine mandato o per le situazioni previste dall'art. 31 dello Statuto.