Art. 36
                     Norme finali ed abrogazioni
 
  1.  Le  funzioni  amministrative gia' di competenza delle strutture
organizzative vigenti alla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  vengono  mantenute in capo ai servizi ed uffici preesistenti,
fino alla  approvazione  da  parte  della  Giunta  dei  provvedimenti
attuativi della presente legge.
  2. I responsabili delle unita' operative organiche di cui all'art.
 10, comma 1 lett. d), sono nominati con provvedimento dei rispettivi
direttori  generali  sulla  base  di  criteri  stabiliti dalla Giunta
regionale.
  3. Sono abrogate le norme di cui  all'allegato  A)  della  presente
legge, nonche' i riferimenti o i richiami a settori, servizi, uffici,
unita'  operative  organiche  e  gruppi di lavoro, contenuti in leggi
regionali vigenti, ivi comprese quelle che attribuiscono  particolari
funzioni ai dirigenti di servizi e uffici soggetti a soppressione.
  4.  Gli  effetti  abrogativi  decorrono,  tuttavia,  dalla  data di
approvazione da parte della Giunta dei  provvedimenti  sostitutivi  o
modificativi  delle articolazioni organizzative contenute nelle norme
abrogate.
  5.   Gli   effetti   abrogativi   delle    disposizioni    relative
all'omogeneizzazione  del  trattamento  previdenziale  del  personale
regionale decorrono dalla data di modifica delle norme  che  regolano
in campo nazionale l'indennita' di fine servizio.