Art. 36 Norme finali ed abrogazioni 1. Le funzioni amministrative gia' di competenza delle strutture organizzative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono mantenute in capo ai servizi ed uffici preesistenti, fino alla approvazione da parte della Giunta dei provvedimenti attuativi della presente legge. 2. I responsabili delle unita' operative organiche di cui all'art. 10, comma 1 lett. d), sono nominati con provvedimento dei rispettivi direttori generali sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale. 3. Sono abrogate le norme di cui all'allegato A) della presente legge, nonche' i riferimenti o i richiami a settori, servizi, uffici, unita' operative organiche e gruppi di lavoro, contenuti in leggi regionali vigenti, ivi comprese quelle che attribuiscono particolari funzioni ai dirigenti di servizi e uffici soggetti a soppressione. 4. Gli effetti abrogativi decorrono, tuttavia, dalla data di approvazione da parte della Giunta dei provvedimenti sostitutivi o modificativi delle articolazioni organizzative contenute nelle norme abrogate. 5. Gli effetti abrogativi delle disposizioni relative all'omogeneizzazione del trattamento previdenziale del personale regionale decorrono dalla data di modifica delle norme che regolano in campo nazionale l'indennita' di fine servizio.