Art. 37.
                          Norma finanziaria
 
  1.  E'  autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L.
4.000.000.000 per il trattamento economico dei direttori generali  di
cui  al  comma  6  dell'art.  28  e  per il trattamento economico dei
dirigenti di cui al comma 7 dello stesso art. 28.
  2. All'onere di L. 4.000.000.000, per l'esercizio finanziario  1996
di cui al comma 1, si provvede con lo stanziamento di competenza e di
cassa  del  "Fondo  globale  per  oneri relativi a spese correnti per
l'adempimento di funzioni normali derivanti  da  nuovi  provvedimenti
legislativi"   iscritto   al  capitolo  5.2.1.1.546  dello  stato  di
previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.
  3. All'onere derivante dal trattamento economico  previdenziale  ed
assistenziale  del  personale addetto alle segreterie di cui all'art.
21 e al comma 5  dell'art.  12,  valutato  in  L.  3.300.000.000,  si
provvede per L. 1.400.000.000 mediante utilizzo delle somme stanziate
al  capitolo  1.2.1.1.306,  la  cui  descrizione  e' cosi' modificata
"Spese per il trattamento economico, previdenziale  ed  assistenziale
del  personale delle segreterie dei componenti della Giunta" e per L.
1.900.000.000 mediante utilizzo degli stanziamenti di competenza e di
cassa del "Fondo globale per oneri  relativi  a  spese  correnti  per
l'adempimento  di  funzioni  normali derivanti da nuovi provvedimenti
legislativi"  iscritto  al  capitolo  5.2.1.1.546  dello   stato   di
previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.
  4.  Agli  oneri  conseguenti alla collaborazione di cui all'art. 7,
comma 1, si provvede  mediante  utilizzo  delle  somme  stanziate  al
capitolo 1.2.7.1.550 la cui descrizione e' cosi modificata "Spese per
competenze   dovute   agli  esperti  facenti  parte  di  comitati  di
consulenza in materia di legislazione e programmazione"  dello  stato
di  previsione  delle  spese del bilancio per l'esercizio finanziario
1996 e successivi.
  5. Agli oneri conseguenti alla collaborazione degli esperti esterni
all'amministrazione regionale di cui all'art. 7, comma  5,  art.  20,
comma  2,  art.  23, comma 5 e art. 29, comma 5, si provvede mediante
utilizzo delle  somme  stanziate  al  capitolo  1.2.7.1.3897  la  cui
descrizione  e'  cosi modificata "Spese per incarichi di consulenza e
professionali    per    attivita'    di     particolare     rilevanza
tecnico-scientifica  connessi  con le funzioni regionali" dello stato
di previsione delle spese del bilancio  per  l'esercizio  finanziario
1996 e successivi.
  6. Alle spese previste dalla presente legge relative al trattamento
economico  della dirigenza regionale di cui all'art. 28, commi 1 e 2,
si provvede mediante  utilizzo  delle  somme  stanziate  al  capitolo
1.2.1.1.302  "Spese  per  il  trattamento  economico previdenziale ed
assistenziale del personale  regionale"  dello  stato  di  previsione
delle   spese   del  bilancio  per  l'esercizio  finanziario  1996  e
successivi.
  7.  Agli  oneri  conseguenti  alle  spese  per  la   formazione   e
l'aggiornamento  dei  dirigenti  di  cui  all'art.  30,  si  provvede
mediante utilizzo  delle  somme  stanziate  al  capitolo  1.2.1.1.548
"Spese   per  corsi  di  preparazione,  formazione,  aggiornamento  e
perfezionamento del personale" dello stato di previsione delle  spese
del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi.
  8.   Allo   stato  di  previsione  delle  spese  del  bilancio  per
l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:
   all'ambito 1, settore 2, obiettivo  1  e'  istituito  il  capitolo
1.2.1.1.4157  "Spese  per  il  trattamento  economico  dei  direttori
generali e dei dirigenti  con  trattamento  economico  parametrato  a
quello  dei  direttori  generali"  con  la  dotazione  finanziaria di
competenza e di cassa di L. 4.000.000.000;
   la dotazione finanziaria di competenza e  di  cassa  del  capitolo
1.2.1.1.306  "Spese  per  il  trattamento economico, previdenziale ed
assistenziale del personale delle  segreterie  dei  componenti  della
Giunta" e' incrementata di L. 1.900.000.000.
  9.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma 1, della legge
regionale  31  marzo  1978,  n.  34  "Norme  sulle  procedure   della
programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita' della Regione" le
somme concernenti le competenze fisse, le  competenze  accessorie  ed
ogni  quanto  altro  dovuto al personale dipendente vengono impegnate
all'inizio di ogni anno finanziario con decreto del presidente  della
Giunta  regionale  nel  limite  dell'intero  stanziamento  iscritto a
bilancio.
  10. Con il bilancio pluriennale la Regione definisce il  fabbisogno
di  risorse finanziarie per la dirigenza regionale in relazione anche
agli obiettivi e alle politiche  che  la  stessa  intende  perseguire
nonche'  alla  necessita' di favorire il decentramento delle funzioni
amministrative agli enti locali.
 
                               Art.38.
                         Norma organizzativa
 
  1. Per esercitare i compiti previsti dall'art. 21, comma 2, punto 5
dello statuto da parte della Giunta e  per  assicurare  una  gestione
coordinata, tempestiva ed unitaria delle fasi, delle iniziative e dei
provvedimenti   inerenti   all'attuazione  della  presente  legge  e'
istituito   uno    specifico    comitato    assessorile    presieduto
dall'assessore  agli  affari  generali  e  personale  e  da altri tre
assessori nominati dalla Giunta regionale.
  2. Il comitato riferisce periodicamente alla Giunta anche  al  fine
delle decisioni di competenza del suddetto organo.