Art. 37. Norma finanziaria 1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 4.000.000.000 per il trattamento economico dei direttori generali di cui al comma 6 dell'art. 28 e per il trattamento economico dei dirigenti di cui al comma 7 dello stesso art. 28. 2. All'onere di L. 4.000.000.000, per l'esercizio finanziario 1996 di cui al comma 1, si provvede con lo stanziamento di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996. 3. All'onere derivante dal trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale addetto alle segreterie di cui all'art. 21 e al comma 5 dell'art. 12, valutato in L. 3.300.000.000, si provvede per L. 1.400.000.000 mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.2.1.1.306, la cui descrizione e' cosi' modificata "Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle segreterie dei componenti della Giunta" e per L. 1.900.000.000 mediante utilizzo degli stanziamenti di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996. 4. Agli oneri conseguenti alla collaborazione di cui all'art. 7, comma 1, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.2.7.1.550 la cui descrizione e' cosi modificata "Spese per competenze dovute agli esperti facenti parte di comitati di consulenza in materia di legislazione e programmazione" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi. 5. Agli oneri conseguenti alla collaborazione degli esperti esterni all'amministrazione regionale di cui all'art. 7, comma 5, art. 20, comma 2, art. 23, comma 5 e art. 29, comma 5, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.2.7.1.3897 la cui descrizione e' cosi modificata "Spese per incarichi di consulenza e professionali per attivita' di particolare rilevanza tecnico-scientifica connessi con le funzioni regionali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi. 6. Alle spese previste dalla presente legge relative al trattamento economico della dirigenza regionale di cui all'art. 28, commi 1 e 2, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.2.1.1.302 "Spese per il trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale regionale" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi. 7. Agli oneri conseguenti alle spese per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti di cui all'art. 30, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.2.1.1.548 "Spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi. 8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni: all'ambito 1, settore 2, obiettivo 1 e' istituito il capitolo 1.2.1.1.4157 "Spese per il trattamento economico dei direttori generali e dei dirigenti con trattamento economico parametrato a quello dei direttori generali" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.000.000.000; la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.306 "Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle segreterie dei componenti della Giunta" e' incrementata di L. 1.900.000.000. 9. In deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione" le somme concernenti le competenze fisse, le competenze accessorie ed ogni quanto altro dovuto al personale dipendente vengono impegnate all'inizio di ogni anno finanziario con decreto del presidente della Giunta regionale nel limite dell'intero stanziamento iscritto a bilancio. 10. Con il bilancio pluriennale la Regione definisce il fabbisogno di risorse finanziarie per la dirigenza regionale in relazione anche agli obiettivi e alle politiche che la stessa intende perseguire nonche' alla necessita' di favorire il decentramento delle funzioni amministrative agli enti locali. Art.38. Norma organizzativa 1. Per esercitare i compiti previsti dall'art. 21, comma 2, punto 5 dello statuto da parte della Giunta e per assicurare una gestione coordinata, tempestiva ed unitaria delle fasi, delle iniziative e dei provvedimenti inerenti all'attuazione della presente legge e' istituito uno specifico comitato assessorile presieduto dall'assessore agli affari generali e personale e da altri tre assessori nominati dalla Giunta regionale. 2. Il comitato riferisce periodicamente alla Giunta anche al fine delle decisioni di competenza del suddetto organo.