Art. 4. Responsabilita' della dirigenza 1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 3 e nell'ambito dell'ordinaria responsabilita' disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti sono responsabili: a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti, in relazione agli obiettivi generali stabiliti dai competenti organi regionali; b) dei risultati conseguiti nell'attivita' gestionale, nel rispetto dei vincoli di tempo, di costo e di qualita' stabiliti; c) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, adottando criteri di parita' e di pari opportunita' tra uomini e donne; d) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto della quota di bilancio e dei limiti di spesa definiti, compresi quelli relativi al personale e alle risorse strumentali; e) della trasparenza e della semplificazione dell'azione amministrativa; f) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale. 2. Ciascun dirigente e' responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei risultati raggiunti nei confronti del dirigente sovraordinato; ciascun direttore generale e' responsabile nei confronti dell'assessore preposto alla corrispondente direzione generale e della Giunta regionale. 3. All'inizio di ogni anno i dirigenti, anche ai fini della valutazione delle prestazioni, presentano ai rispettivi direttori generali, e questi alla Giunta regionale, una relazione scritta sull'attivita' svolta nel corso dell'anno precedente. La Giunta regionale si esprime con specifico provvedimento sulle relazioni rassegnate dai direttori generali.