Art. 4.
                   Responsabilita' della dirigenza
 
  1.  Con  riferimento  alle  attribuzioni  di  cui  all'art.   3   e
nell'ambito      dell'ordinaria     responsabilita'     disciplinare,
amministrativa, civile e penale, i dirigenti sono responsabili:
   a) della coerenza sotto  il  profilo  programmatico,  legislativo,
finanziario  e  organizzativo dei provvedimenti assunti, in relazione
agli obiettivi generali stabiliti dai competenti organi regionali;
   b)  dei  risultati  conseguiti  nell'attivita'   gestionale,   nel
rispetto dei vincoli di tempo, di costo e di qualita' stabiliti;
   c)  della  corretta  gestione e della valorizzazione delle risorse
umane cui sono preposti, adottando  criteri  di  parita'  e  di  pari
opportunita' tra uomini e donne;
   d)   della   gestione   economica   ed  efficiente  delle  risorse
finanziarie assegnate, nel rispetto della quota  di  bilancio  e  dei
limiti  di  spesa  definiti,  compresi quelli relativi al personale e
alle risorse strumentali;
   e)  della  trasparenza   e   della   semplificazione   dell'azione
amministrativa;
   f)   della   circolazione   delle   informazioni   riguardanti  il
funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese  quelle
riguardanti la gestione del personale.
  2.  Ciascun  dirigente  e'  responsabile  del  conseguimento  degli
obiettivi assegnati, della gestione delle risorse  attribuite  e  dei
risultati   raggiunti  nei  confronti  del  dirigente  sovraordinato;
ciascun   direttore   generale   e'   responsabile   nei    confronti
dell'assessore  preposto  alla  corrispondente  direzione  generale e
della Giunta regionale.
  3. All'inizio di  ogni  anno  i  dirigenti,  anche  ai  fini  della
valutazione  delle  prestazioni,  presentano  ai rispettivi direttori
generali, e questi  alla  Giunta  regionale,  una  relazione  scritta
sull'attivita'  svolta  nel  corso  dell'anno  precedente.  La Giunta
regionale si esprime  con  specifico  provvedimento  sulle  relazioni
rassegnate dai direttori
 generali.