Art. 5.
             Codice etico, incarichi e incompatibilita'
 
  1. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
   a) rispetto dei diritti dei cittadini;
   b) pieno adempimento dei propri compiti;
   c) imparzialita';
   d) trasparenza.
  2. Il dirigente, nell'esercizio delle proprie competenze e relativi
ambiti  di  intervento,  deve assicurare l'accesso dei cittadini alle
informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui cio'
non sia escluso dagli obblighi  di  riservatezza,  fornire  tutte  le
informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare
eventuali ostacoli.
  3.  Il  dirigente  non  puo'  impegnarsi  in  alcuna  attivita' che
contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilita' e
il pieno svolgimento dei propri compiti.
  4. Il dirigente prima  di  assumere  l'incarico  dirigenziale  deve
dichiarare  al  presidente  della Giunta regionale l'insussistenza di
cause di incompatibilita' e di conflitti di  interessi  connessi  con
l'incarico   stesso,   sottoscrivendo   a   tal  fine  una  specifica
dichiarazione; in caso di incompatibilita' sopravvenuta il  dirigente
e'  tenuto a darne immediata comunicazione al presidente della Giunta
regionale.
  5. Il dirigente non puo' accettare incarichi  di  collaborazione  a
titolo oneroso da parte di chi abbia interesse in decisioni o compiti
che  rientrano  nella  sua sfera di competenza, ne' puo' accettare da
soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre  utilita'  per
prestazioni  alle  quali  e'  tenuto  per  lo  svolgimento dei propri
compiti di istituto. Comunque gli incarichi, che  non  rientrino  nei
casi   di   esclusione   sopra   citati,   devono  essere  sottoposti
preventivamente all'autorizzazione della Giunta regionale.
  6.  Il  dirigente  non  puo'  accettare  benefici  o   qualsivoglia
utilita',  che  non  siano meramente simbolici, da parte di chi abbia
interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di  ufficio  o
in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.
  7.   Fatte   salve  le  responsabilita'  penali  e  amministrative,
violazioni delle norme di cui  al  presente  articolo  devono  essere
considerate   ai   fini   della   valutazione  delle  responsabilita'
disciplinari secondo la normativa vigente.
  8. I principi e le norme di cui al presente articolo,  e  ulteriori
specificazioni,  ivi  compresa  la regolamentazione dei provvedimenti
disciplinari, definiti dalla Giunta regionale, devono essere  inclusi
nel  contratto  individuale  e  sottoscritti  dal  dirigente all'atto
dell'accettazione della nomina a dirigente.