Art. 6. Assegnazione di quote del bilancio 1. In concomitanza con l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale, e comunque entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale, sentiti i direttori generali, esplicita, con specifico provvedimento, gli obiettivi e i progetti da attuare con le relative priorita' e gli indirizzi generali. 2. La Giunta regionale, entro lo stesso termine di cui al comma 1, procede all'assegnazione a ciascuna direzione generale, o altra struttura assimilabile per autonomia decisionale ed operativa, di una specifica quota di bilancio individuando i corrispondenti capitoli, e ne da' comunicazione alle competenti commissioni consiliari. 3. Il provvedimento di cui al comma 2 individua anche la quota parte degli importi relativi al funzionamento delle strutture, al costo del personale e all'acquisizione di beni e servizi necessari per il pieno adempimento dei compiti assegnati. 4. In attesa della legge di riordino delle procedure della programmazione, del bilancio e della contabilita' regionale, le assegnazioni di quote di cui ai commi precedenti sono determinate anche mediante aggregazioni o disaggregazioni dei capitoli di relativa pertinenza.