Art. 6.
                 Assegnazione di quote del bilancio
 
  1.  In  concomitanza  con  l'entrata  in  vigore  della  legge   di
approvazione  del  bilancio annuale, e comunque entro i successivi 60
giorni, la Giunta regionale, sentiti i direttori generali, esplicita,
con specifico provvedimento, gli obiettivi e i  progetti  da  attuare
con le relative priorita' e gli indirizzi generali.
  2.  La Giunta regionale, entro lo stesso termine di cui al comma 1,
procede all'assegnazione  a  ciascuna  direzione  generale,  o  altra
struttura assimilabile per autonomia decisionale ed operativa, di una
specifica quota di bilancio individuando i corrispondenti capitoli, e
ne da' comunicazione alle competenti commissioni consiliari.
  3.  Il  provvedimento  di  cui  al comma 2 individua anche la quota
parte degli importi relativi al  funzionamento  delle  strutture,  al
costo  del  personale  e all'acquisizione di beni e servizi necessari
per il pieno adempimento dei compiti assegnati.
  4.  In  attesa  della  legge  di  riordino  delle  procedure  della
programmazione,  del  bilancio  e  della  contabilita'  regionale, le
assegnazioni di quote di cui ai  commi  precedenti  sono  determinate
anche   mediante  aggregazioni  o  disaggregazioni  dei  capitoli  di
relativa pertinenza.