Art. 7.
             Organismi consultivi della Giunta regionale
                 ed incarichi di consulenza esterna
 
  1. Al fine di collaborare  a  livello  tecnico-scientifico  per  la
definizione  delle  linee strategiche degli interventi regionali sono
istituiti, ad integrazione  delle  strutture  organizzative  previste
dalla presente legge, nonche' quale supporto della Giunta regionale e
dei suoi componenti:
   a) il comitato legislativo;
   b) il comitato per la programmazione.
  2.  La  Giunta regionale, con specifici provvedimenti, determina la
composizione di ciascun comitato, il numero  degli  esperti  esterni,
che  non  puo' superare rispettivamente le 5 unita', i criteri per la
selezione degli stessi, la definizione dei relativi compensi  nonche'
le cause di incompatibilita'.
  3.   I comitati di cui al comma 1 sono costituiti con provvedimento
della Giunta regionale, che individua contestualmente  il  componente
coordinatore di ciascun comitato e le modalita' di partecipazione dei
dirigenti regionali.
  4.  Ciascun  componente  dei  comitati  e'  tenuto,  senza compensi
suppletivi, a fornire particolari consulenze in  ordine  a  specifici
problemi.
  5.   Ciascun   componente   della   Giunta   puo'  avvalersi  della
collaborazione di esperti esterni all'amministrazione regionale,  con
incarichi  da attribuire con specifici provvedimenti della Giunta che
individuano finalita', obiettivi, durata  e  i  casi  di  risoluzione
anticipata  dell'incarico  e relative modalita' di espletamento dello
stesso, nonche' l'ammontare del corrispettivo. La  Giunta  regionale,
con provvedimento da assumersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della  legge  di  bilancio,  determina  le  quote spettanti a ciascun
componente della Giunta.
  6. Agli incarichi di  cui  al  comma  5  si  ricorre  solo  in  via
eccezionale     per     attivita'     di     particolare    rilevanza
tecnico-scientifica e qualora non  sia  possibile  reperire  analoghe
professionalita' nell'ambito della struttura della Giunta regionale.
  7.  L'incarico non puo' superare i 12 mesi, e cessa comunque con il
termine della legislatura.
  8. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti  previa
comparazione  dei curricula di piu' candidati rapportati ai contenuti
dei relativi incarichi, nonche'  sulla  base  della  valutazione  dei
costi/  qualita'  delle prestazioni. Detti candidati sono individuati
fra enti regionali e/o a partecipazione regionale, universita', enti,
aziende   o   societa'   specializzate,   professionisti  di  provata
esperienza.  Devono comunque essere rispettate le cause di esclusione
e incompatibilita' di cui alla legge regionale 6 aprile 1995,  n.  14
"Norme  per  le  nomine e designazioni di competenza della Regione" e
successive modificazioni.
  9. I provvedimenti della Giunta  regionale  di  cui  ai  precedenti
commi vengono inviati alla competente commissione consiliare che deve
esprimere  il  proprio  parere  entro  trenta  giorni  dalla relativa
assegnazione alla commissione.
  10. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi  1  e  5  viene
effettuato  previa  pubblicazione di avvisi su'l Bollettino ufficiale
della Regione in  occasione  del  primo  rinnovo  dei  comitati  dopo
l'inizio di ogni legislatura.