Art. 7. Organismi consultivi della Giunta regionale ed incarichi di consulenza esterna 1. Al fine di collaborare a livello tecnico-scientifico per la definizione delle linee strategiche degli interventi regionali sono istituiti, ad integrazione delle strutture organizzative previste dalla presente legge, nonche' quale supporto della Giunta regionale e dei suoi componenti: a) il comitato legislativo; b) il comitato per la programmazione. 2. La Giunta regionale, con specifici provvedimenti, determina la composizione di ciascun comitato, il numero degli esperti esterni, che non puo' superare rispettivamente le 5 unita', i criteri per la selezione degli stessi, la definizione dei relativi compensi nonche' le cause di incompatibilita'. 3. I comitati di cui al comma 1 sono costituiti con provvedimento della Giunta regionale, che individua contestualmente il componente coordinatore di ciascun comitato e le modalita' di partecipazione dei dirigenti regionali. 4. Ciascun componente dei comitati e' tenuto, senza compensi suppletivi, a fornire particolari consulenze in ordine a specifici problemi. 5. Ciascun componente della Giunta puo' avvalersi della collaborazione di esperti esterni all'amministrazione regionale, con incarichi da attribuire con specifici provvedimenti della Giunta che individuano finalita', obiettivi, durata e i casi di risoluzione anticipata dell'incarico e relative modalita' di espletamento dello stesso, nonche' l'ammontare del corrispettivo. La Giunta regionale, con provvedimento da assumersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, determina le quote spettanti a ciascun componente della Giunta. 6. Agli incarichi di cui al comma 5 si ricorre solo in via eccezionale per attivita' di particolare rilevanza tecnico-scientifica e qualora non sia possibile reperire analoghe professionalita' nell'ambito della struttura della Giunta regionale. 7. L'incarico non puo' superare i 12 mesi, e cessa comunque con il termine della legislatura. 8. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa comparazione dei curricula di piu' candidati rapportati ai contenuti dei relativi incarichi, nonche' sulla base della valutazione dei costi/ qualita' delle prestazioni. Detti candidati sono individuati fra enti regionali e/o a partecipazione regionale, universita', enti, aziende o societa' specializzate, professionisti di provata esperienza. Devono comunque essere rispettate le cause di esclusione e incompatibilita' di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 "Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione" e successive modificazioni. 9. I provvedimenti della Giunta regionale di cui ai precedenti commi vengono inviati alla competente commissione consiliare che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla relativa assegnazione alla commissione. 10. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 5 viene effettuato previa pubblicazione di avvisi su'l Bollettino ufficiale della Regione in occasione del primo rinnovo dei comitati dopo l'inizio di ogni legislatura.