Art. 8. Fonti della regolamentazione organizzativa e dei rapporti di lavoro 1. Fermo restando quanto stabilito dalla presente legge, l'organizzazione regionale e' regolata, secondo le rispettive competenze, mediante: a) provvedimenti e atti di organizzazione della Giunta regionale e dei dirigenti delle diverse strutture in cui si articola l'amministrazione regionale; b) atti privatistici riferiti ai rapporti di lavoro. 2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e in quelle comunque assoggettabili ai contratti collettivi, il rapporto di lavoro con i dipendenti e' regolato dalla pubblica amministrazione con i poteri del privato datore di lavoro. A tal fine la Giunta regionale adotta, secondo le disposizioni della presente legge, tutte le misure necessarie ed opportune.