Art. 8.
 Fonti della regolamentazione organizzativa e dei rapporti di lavoro
 
  1.   Fermo   restando   quanto   stabilito  dalla  presente  legge,
l'organizzazione  regionale  e'  regolata,  secondo   le   rispettive
competenze, mediante:
   a) provvedimenti e atti di organizzazione della Giunta regionale e
dei   dirigenti   delle   diverse   strutture   in  cui  si  articola
l'amministrazione regionale;
   b) atti privatistici riferiti ai rapporti di lavoro.
  2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile,  delle
leggi  sul  lavoro  e  in quelle comunque assoggettabili ai contratti
collettivi, il rapporto di lavoro con i dipendenti e' regolato  dalla
pubblica  amministrazione  con i poteri del privato datore di lavoro.
A tal fine la Giunta regionale adotta, secondo le disposizioni  della
presente legge, tutte le misure necessarie ed opportune.