Art. 9.
                 Criteri generali di organizzazione
 
  1.  La  struttura  organizzativa della Giunta regionale si articola
in:
   a) strutture permanenti, che attengono a funzioni ed attivita'  di
carattere continuativo di competenza della Regione;
   b)  strutture temporanee, connesse alla realizzazione di specifici
progetti, che hanno carattere di unicita' nel quadro delle  attivita'
regionali  o che possono richiedere l'integrazione tra diverse unita'
organizzative.
  2. I dirigenti delle strutture organizzative permanenti esercitano,
nei limiti stabiliti dalla presente legge, un potere  gerarchico  nei
confronti  delle  unita'  organizzative  e del personale assegnato. I
dirigenti responsabili di progetto esercitano  un  potere  gerarchico
nei  confronti del personale direttamente assegnato e hanno poteri di
coordinamento   funzionale   nei   confronti   delle   altre   unita'
organizzative e del relativo personale coinvolto nel progetto.
  3.  Le  strutture  organizzative  delle aziende, degli enti e delle
societa'  a   partecipazione   regionale   si   raccordano   con   le
corrispondenti strutture della Giunta regionale al fine di assicurare
il coordinamento e l'unitarieta' di azione necessari.
  4.  Per  il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali e di
programma o in relazione a particolari aree di intervento, la Regione
puo' istituire  apposite  agenzie.  La  legge  regionale,  istitutiva
dell'agenzia,  determina  gli obiettivi, gli ambiti di competenza e i
criteri organizzativi dell'agenzia, nonche' le modalita' di  raccordo
con  i  componenti della Giunta e i direttori generali competenti per
materia.