Art. 9. Criteri generali di organizzazione 1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in: a) strutture permanenti, che attengono a funzioni ed attivita' di carattere continuativo di competenza della Regione; b) strutture temporanee, connesse alla realizzazione di specifici progetti, che hanno carattere di unicita' nel quadro delle attivita' regionali o che possono richiedere l'integrazione tra diverse unita' organizzative. 2. I dirigenti delle strutture organizzative permanenti esercitano, nei limiti stabiliti dalla presente legge, un potere gerarchico nei confronti delle unita' organizzative e del personale assegnato. I dirigenti responsabili di progetto esercitano un potere gerarchico nei confronti del personale direttamente assegnato e hanno poteri di coordinamento funzionale nei confronti delle altre unita' organizzative e del relativo personale coinvolto nel progetto. 3. Le strutture organizzative delle aziende, degli enti e delle societa' a partecipazione regionale si raccordano con le corrispondenti strutture della Giunta regionale al fine di assicurare il coordinamento e l'unitarieta' di azione necessari. 4. Per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali e di programma o in relazione a particolari aree di intervento, la Regione puo' istituire apposite agenzie. La legge regionale, istitutiva dell'agenzia, determina gli obiettivi, gli ambiti di competenza e i criteri organizzativi dell'agenzia, nonche' le modalita' di raccordo con i componenti della Giunta e i direttori generali competenti per materia.