Art. 11. Integrazione alla legge regionale 65/1976 ed alla legge regionale 22/1982 1. All'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "L'Amministrazione regionale e' autorizzata, altresi', ad assumere a totale carico il costo per la stipula di convenzioni, realizzate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, per il monitoraggio degli agenti patogeni e per la gestione dell'inventario fitopatologico.". 2. All'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "L'Amministrazione regionale e' autorizzata, altresi', ad assumere a totale carico il costo per la stipula di convenzioni, realizzate ai sensi dell'articolo 5 per il monitoraggio degli agenti patogeni e per la gestione dell'inventario fitopatologico.". 3. All'articolo 30, quarto comma, della legge regionale 22/1982, dopo le parole "mezzi tecnici e mano d'opera" sono aggiunte le seguenti: "nonche' la stipula di convenzioni per il monitoraggio degli agenti patogeni e per la gestione dell'inventario fitopatologico.".