Art. 11.
              Integrazione alla legge regionale 65/1976
                   ed alla legge regionale 22/1982
 
  1.  All'articolo  2  della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65,
dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  "L'Amministrazione regionale e' autorizzata, altresi', ad  assumere
a totale carico il costo per la stipula di convenzioni, realizzate ai
sensi  dell'articolo  5  della legge regionale 8 aprile 1982, n.  22,
per  il  monitoraggio  degli  agenti  patogeni  e  per  la   gestione
dell'inventario fitopatologico.".
  2. All'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dopo
il secondo comma e' aggiunto il seguente:
  "L'Amministrazione  regionale e' autorizzata, altresi', ad assumere
a totale carico il costo per la stipula di convenzioni, realizzate ai
sensi dell'articolo 5 per il monitoraggio degli agenti patogeni e per
la gestione dell'inventario fitopatologico.".
  3. All'articolo 30, quarto comma, della  legge  regionale  22/1982,
dopo  le  parole  "mezzi  tecnici  e  mano  d'opera" sono aggiunte le
seguenti:  "nonche' la stipula di  convenzioni  per  il  monitoraggio
degli   agenti   patogeni   e   per   la   gestione   dell'inventario
fitopatologico.".